VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

Con il termine rumore si intende un segnale di disturbo rispetto all'informazione trasmessa in un sistema. In ambito lavorativo l’esposizione a rumori è un rischio previsto dal D.Lgs.81/2008. In relazione alle sue specifiche modalità di emissione, un rumore può essere definito:

  • Continuo o discontinuo, se intervallato da pause di durata apprezzabile;
  • Stazionario o fluttualte, se caratterizzato da oscillazioni rapide del suo livello di pressione sonora superiori a 1 dB;
  • Aleatorio, quando presenta una completa irregolarità dei tempi e dei livelli di emissione;
  • Impulsivo, quando è rappresentato da un fenomeno temporale che presenta un massimo di pressione sonora, di durata compresa fra 1 ms e 1 s.

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di valutare tale rischio e di provvedere alla riduzione del livello di rumore, prima con dispositivi di protezione collettiva, poi fornendo ai suoi dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuali. Inoltre deve provvedere all'informazione, alla formazione ed all'addestramento dei dipendenti. Il servizio di valutazione del rischio di esposizione al rumore è comprensivo di rilievi fonometrici, effettuati per ciascuna macchina o postazione di lavoro, che comprendono la misura del livello equivalente e la verifica dell’eventuale superamento del livello di picco. La strumentazione impiegata è composta da un fonometro integratore di precisione “Bruel & Kjaer” tipo 2250, dotato di Software per l’analisi in frequenza in banda di 1/3 d’ottava, conforme alle norme IEC 651 (1979) gr. 1 e IEC 804 (1985) gr. 1. La calibrazione di fonometro e microfono viene eseguita con calibratore “Bruel & Kjaer” tipo 4231 in classe 1. Vi è inoltre una relazione tecnica, redatta ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs 81/08,  che comprende:

  • La mappa di rumore oggettiva, con indicazione di tutti i punti di rilievo, il calcolo del livello di esposizione personale giornaliero di ciascun addetto, in relazione ai tempi di esposizione alle sorgenti rumorose indicati dal Responsabile aziendale, l’elencazione degli obblighi del datore di lavoro, dei dipendenti e dei preposti in base ai livelli di esposizione riscontrati e ai sensi del D.Lgs 81/08.
  • La relazione contiene in allegato le fasce di esposizione al rumore che devono essere obbligatoriamente sottoscritte da tutti gli addetti per presa visione. Ogni quattro anni il documento deve essere necessariamente aggiornato.

La valutazione del rischio da esposizione a rumore è un processo tecnico di conoscenza della rumorosità presente nel luogo di lavoro, oggetto della valutazione e dell’esposizione personale al rumore degli addetti che vi operano. Tale processo è finalizzato alla riduzione ed al controllo dei rischi attraverso una serie di interventi, tra i quali l’adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali, l’organizzazione di controlli sanitari preventivi e periodici e la costante ed adeguata informazione e formazione degli addetti.

Il datore di lavoro deve valutare l’esposizione dei lavoratori al rumore, durante il lavoro, prendendo in considerazione:

  • Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, con l’inclusione di  ogni esposizione a rumore impulsivo;
  • I valori limite di esposizione e i valori di azione;
  • Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare attenzione alle donne in gravidanza e ai minori;
  • Tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche, connesse con l’attività svolta, e fra rumore e vibrazioni;
  • Tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
  • Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
  • L’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
  • Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
  • Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
  • La disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

 

Se, a seguito di tale valutazione, i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro deve misurare i livelli di rumore a cui i lavoratori sono esposti, i risultati dei quali devono essere nel documento di valutazione. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.

Come stabilisce il decreto legislativo: fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un’esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione fra cui:

  • La disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
  • L’informazione e la formazione;
  • Il controllo sanitario.

 

In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione.

Il datore di lavoro deve eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo attraverso:

  • L’adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
  • La scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti, il cui obiettivo o effetto sia quello di limitare l’esposizione al rumore;
  • Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
  • Adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
  • Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; e del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
  • Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
  • Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

 

Se a seguito della valutazione dei rischi risulti che i valori superiori di azione siano superati, il datore di lavoro deve elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore. È importante sapere che i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione devono essere indicati da appositi segnali; tali aree devono inoltre essere delimitate e l’accesso alle stesse  deve essere limitato, dove però ciò possa essere tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

Nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione, il datore di lavoro deve fornire dispositivi di protezione individuali per l’udito conformi alle seguenti condizioni:

  •  Nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;
  • Nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esigere che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell’udito;
  • Scegliere dispositivi di protezione individuale dell’udito che consentano di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo, attraverso  la consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
  • Verificare l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito.

Il datore di lavoro  deve tener conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito, indossati dal lavoratore, solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell’udito sono considerati adeguati se correttamente usati e se  rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.

 

MISURE PER LA LIMITAZIONE DELL’ESPOSIZIONE

Se, nonostante l’adozione delle misure necessarie, si individuano esposizioni superiori ai valori stabiliti, il datore di lavoro deve:

  • Adottare misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
  • Individuare le cause dell’esposizione eccessiva;
  • Modificare le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

 

Il datore di lavoro deve inoltre sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza deve essere effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. Il datore di lavoro può  però richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi ,per la salute e sicurezza dei lavoratori, maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione. Tali deroghe sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le circostanze che giustificano le deroghe sono inoltre riesaminate ogni quattro anni e, nel caso in cui vengano meno i relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.

 

PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO

Consiste in un’analisi di previsione della rumorosità prodotta sul territorio, ai sensi del D.P.C.M. 01/03/91 e della legge 447/95, con l’eventuale effettuazione di rilievi del livello di rumore ambientale attraverso strumentazione conforme alle normative, completa di relazione finale redatta da un tecnico abilitato. I rilievi e la relazione tecnica conclusiva sono effettuati da “tecnico competente” nel campo dell’acustica ambientale ai sensi dell’art.2, commi 6,7 e 8 della legge n.447/95, figura professionale riconosciuta dalla Regione Marche con D.D. n° 142/TRA_08 del 07/07/2008. L’art. 8 della legge n.447/95 prevede che per alcune opere, per le nuove attività produttive, per il rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti dove vengono svolte attività sportive, ricreative e commerciali, nonché le domande di licenza o autorizzazioni all’esercizio di attività produttive è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale di impatto acustico. Per insediamenti nuovi di scuole, asili nido, ospedali, case di cura, parchi pubblici e nuovi insediamenti residenziali prossimi ad aeroporti, strade ad alta percorrenza, discoteche, ferrovie è fatto obbligo al costruttore di redigere una valutazione previsionale di clima acustico, al fine di valutare l’idonea collocazione delle opere all’interno di un contesto che garantisca la qualità della vita e la vivibilità dal punto di vista acustico.



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