D.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (G.U. n. 93 del 20 aprile 2012)
Il 20 aprile 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , ( Clicca per scaricare il PDF ) recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (G.U. n. 93 del 20 aprile 2012).
Il D.P.R. n. 43/2012,è entrato in vigore il 5 maggio 2012.
Obbligo di certificazione/attestazione per le persone e le imprese
Le seguenti persone hanno l’obbligo di certificazione:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
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persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione(regolamenteo CE n°305/2008);
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persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono (regolamento CE n°306/2008) ;
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persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE (regolamento CE 307/2008), per queste figure è in vigore l’obbligo di attestazione del personale.
Inoltre hanno anche l’obbligo di certificazione le imprese che operano nel campo dei regolamenti Ce n° 303/ 2008 e 304/2008. ( Scarica il PDF )
Registro Nazionale delle persone e delle imprese certificate
A partire dal 12 febbraio 2013 è stato avviata la procedura di iscrizione online, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Registro Nazionale delle persone e delle imprese certificate, gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione o di provincia autonoma e accessibile dal sito web www.fgas.it.
Al registro devono iscriversi tutte le persone e le imprese che ricadono nelle attività sopra elencate.
Registro dell'impianto
5.5. TENERE UN REGISTRO
Gli operatori di applicazioni contenenti una quantità di gas fluorurati come agente estinguente
pari o superiore a 3 kg devono tenere un registro del sistema e renderlo disponibile
su richiesta all'autorità nazionale competente o alla Commissione europea.
Il registro del sistema deve contenere le seguenti informazioni :
– Nome, indirizzo postale, numero di telefono dell'operatore
– Informazioni sulla quantità e il tipo di gas fluorurati installati (se non sono indicate nelle specifiche tecniche
del fabbricante o sull'etichetta devono essere determinate da personale certificato)
– Quantità di gas fluorurati aggiunte (contenitori nuovi/aggiuntivi)
– Quantità di gas fluorurati recuperate durante le operazioni di manutenzione o di riparazione
e di smaltimento definitivo (rimozione/cambio di contenitori)
– Identificazione di impresa/personale che ha eseguito le relative attività
– Date e risultati dei controlli periodici delle perdite
– Date e risultati dei controlli del sistema di rilevamento delle perdite (se installato)
– Qualsiasi altra informazione pertinente
Deve Ottenere un certificato CONTROLLO delle perdite di applicazioni contenenti
il PERSONALE che svolge almeno 3 Kg. di Gas fluorurati ad effetto serra e di
attività di applicazioni contenenti almeno 6 Kg. di Gas fluorurati
ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente
sigillati, etichettati come tali;
RECUPERO anche per quel che riguarda gli estintori,
ovvero la raccolta e lo stoccaggio di Gas fluorurati ad
effetto serra provenienti, per esempio, da macchine,
apparecchiaure e contenitori (da aet. 2 del Reg.(CE)
842/2006). L'attività deve avvenire prima dello
smaltimento definitivo dei contenitori dell'agente
estinguente e, se opportuno, durante le operazioni di
manutenzione o di riparazione.
I contenitori dell'agenteestinguente devono essere
scollegati da un impianto ad opera di personale
certificato.
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Devono ottenere un certificato INSTALLAZIONE, ovvero il primo collegamento,
il PERSONALE e le IMPRESE nel luogo di utilizzo, di uno o più serbatoi contenenti
che svolgono attività di o destinati a contenere Gas fuorurati ad effetto serra
utilizzati come agenti estinguenti e dei relativi
componenti, ad esclusione dei componenti che non
influiscono sul contenimento dell'agente estinguente
prima del suo rilascio a fini antincendio;
MANUTENZIONE O RIPARAZIONE, ovvero tutte le
attività che implicano unintervento sui serbatoi
contenenti o destinati a contenere Gas fluorurati ad
effetto serra utilizzati cme agenti estinguenti o sui
relativi componenti, ad esclusione dei componenti che
non influiscono sul contenimento dell'agente
estinguente prima del suo rilascio a fini antincendio.
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Può ottenere una DEROGA Iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio
di 1 anno il PERSONALE di un certificato che contempla l'attività in questione,
purché quest'ultima sia svolta sotto la supervisione
di una persona in possesso di un certificato che
contempla tale attività.
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Sono ESCLUSE Le attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione
effettuate nel luogo di produzione di contenitori o
relativi componenti di impianti fissi di protezione
antincendio contenenti taluni Gas fluorurati ad effetto
serra.
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2.2 – Cosa sono i gas fluorurati ad effetto serra ?
I gas fluorurati o F-gas ( HFC, PFC e SF6 ) sono sostanze chimiche artificiali usate in vari settori
e applicazioni.
Sono diventati molto diffusi dagli anni ’90 come sostituti di alcune sostanze che riducono
lo strato di ozono3 utilizzate all’epoca nella maggior parte delle applicazioni, come i clorofluorocarburi
(CFC) e gli idroclorofluorocarburi (HCFC), e gradualmente eliminate in
base al protocollo di Montreal.
I gas fluorurati non contribuiscono alla riduzione dello strato di ozono, tuttavia la maggior parte di essi presenta un elevato potenziale di riscaldamento globale (GWP).
Il GWP utilizzato nel contesto del regolamento sugli F-gas è calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas fluorurato rispetto a un chilogrammo di CO2.
Gli HFC costituiscono il gruppo più comune di gas fluorurati. Trovano impiego in vari settori e applicazioni, ad esempio come refrigeranti negli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell’aria e nelle pompe di calore, come agenti espandenti per schiume, come agenti estinguenti in sistemi antincendio, propellenti
per aerosol e solventi.
I PFC sono di norma usati nel settore dell’elettronica (ad esempio per la pulizia al plasma di wafer di silicio) e nell’industria cosmetica e farmaceutica (estrazione di prodotti naturali come nutraceutici e aromi), ma in misura minore anche negli impianti di refrigerazione come sostitutivi dei CFC – spesso in combinazione con altri gas.
In passato i PFC venivano utilizzati come agenti estinguenti e possono
ancora trovarsi nei sistemi di protezione antincendio più vecchi.
L’SF6 viene usato principalmente come gas di isolamento e di spegnimento d’arco in apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensione e come gas di protezione nella produzione di magnesio e alluminio.
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Le sostanze che riducono lo strato di ozono sono sostanze che distruggono lo strato di ozono della Terra. Contengono di norma cloro o bromo. Tali sostanze sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
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I dati relativi al GWP in 100 anni elencati nell'allegato II sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione adottata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC).
Tali valori sono compresi tra 97 per il fluorometano (HFC-41) e 22 200 per l'esafluoruro di zolfo.
3.1 – Quali tipi di sitemi e di apparecchiature
sono interessati ?
Impianti fissi di protezione antincendio
Gli impianti fissi di protezione antincendio sono definiti come impianti in funzione o temporaneamente
fuori servizio composti di uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese
parti associate, installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio
definito e che di norma non sono in movimento durante il loro funzionamento.5
I gas fluorurati utilizzati in impianti fissi di protezione antincendio sono principalmente
gli HFC. Anche se l’immissione in commercio di impianti di protezione antincendio contenenti
PFC è vietata dal 4 luglio 20076, gli impianti contenenti PFC più vecchi possono
ancora essere in funzione. I gas fluorurati spengono l’incendio assorbendo il calore dalla
fiamma. Sono tipicamente installati in sale di elaborazione dati in cui sono presenti server
e, in minor misura, nelle torri di controllo del traffico aereo, nei musei, nei centri di telecomunicazione,
negli ospedali, nelle banche e così via.
Estintori
Gli estintori sono dispositivi portatili, di solito manuali o montati su mezzi mobili. L’immissione
in commercio di estintori contenenti PFC è vietata dal 4 luglio 20076. Gli estintori
contenenti HFC non sono inoltre molto comuni. Tali estintori sono usati di norma in particolari
settori o condizioni di applicazione specifici come ad esempio in sale informatizzate,
in strutture di telecomunicazione e a bordo di aerei. Gli estintori sono disponibili in
tutte le loro dimensioni standard.
3.2 – Come individuare gli agenti estinguenti contemplati dal regolamento
Il regolamento sugli F-gas riguarda gli impianti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati
elencati nell’allegato II nonché i preparati (comunemente denominati “miscele”)
contenenti tali gas.
L’uso dei gas fluorurati come agenti estinguenti è limitato ad applicazioni specifiche in
cui, di norma, si impiegano HFC puri (non miscele). In tali impianti di protezione antincendio
si usano comunemente HFC-227ea, HFC-125 e HFC-23. Negli estintori si utilizza
l'HFC-236fa. I PFC contenuti in impianti più vecchi includono il perfluorobutano (PFC-31-
10) e il perfluorometano (PFC-14).
Il modo più facile per individuare il tipo di agente estinguente è controllare l’etichetta
sui contenitori dell’impianto o sull’estintore. Quelli che contengono gas fluorurati, immessi
in commercio nell'UE dopo il 1° aprile 2008, devono riportare un’etichetta con il
testo “Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto”7
e devono anche indicare il tipo e la quantità di gas fluorurato. Nella sezione 7 è riportato
un esempio di tale etichetta.
Informazioni importanti sono nella maggior parte dei casi disponibili anche in manuali,
specifiche tecniche e registri del sistema e sui contenitori degli agenti estinguenti immessi
in commercio in data antecedente al 1° aprile 2008, anche se su questi ultimi è
possibile che siano indicate soltanto le denominazioni commerciali delle sostanze. Se
non sono disponibili informazioni chiare sull'agente estinguente utilizzato, è opportuno
richiederle al fornitore, al produttore o all'impresa e al personale che eseguono operazioni
di manutenzione o di riparazione dell’impianto o dell’apparecchiatura.
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