Vigilanza Antincendio

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PuntoSicurezzA offre il servizio di vigilanza antincendio, attraverso l’impiego di personale qualificato e specializzato per combattere ogni rischio di incendio!

Vigilanza antincendio Arezzo

La sicurezza nei luoghi di lavoro e intrattenimento è fondamentale per consentirci di vivere meglio e appieno le esperienze non solo lavorative, ma anche di svago che la vita ci presenta ogni giorno e é quindi nello stesso tempo un’esigenza ed un diritto che, purtroppo, spesso viene minata da fattori incontrollabili. Oggi giorno una figura molto importante per garantire la nostra sicurezza, oltre a quella dei vigili del fuoco, che da sempre sono fondamentali nella lotta agli incendi, è quella del guardia fuochi, facente parte di una sorta di vigilanza privata del settore antincendio.

I Guardia fuochi in Italia esistono con legge dal 1940, ed erano nati principalmente per svolgere l’attività di Servizio Integrativo Antincendio all’interno delle aree portuali e delle zone limitrofe. Negli ultimi anni, in particolare con l’emanazione del D.Lgs. 626/94 e del D.M.10.03.1998, la richiesta di servizi è aumentata anche in tutti i settori non normati specificatamente. Per questo Pier Paolo Pergolis, presidente del Corpo Nazionale Guardia fuochi, ha ritenuto necessario conferire maggior organicità ai servizi svolti, attraverso corsi di formazione ed aggiornamento dando così maggiore professionalità al personale che opera nel settore antincendio in quanto i guardia fuochi sono dei veri e propri Vigili del Fuoco Privati.

PuntoSicurezza offre a questo proposito un servizio di vigilanza antincendio, attraverso l’impiego di personale qualificato e specializzato durante le attività che per legge non richiedano l’obbligo di presenza di vigili del fuoco, con lo scopo di combattere ogni rischio di incendio.

PuntoSicurezzA si propone di garantire ai propri clienti un servizio impeccabile ed efficiente, partendo dalla consulenza per la valutazione del rischio e per la programmazione della prevenzione, proponendo quindi soluzioni adeguate, fino ad arrivare all’installazione e alla gestione di impianti tecnologici di monitoraggio e segnalazione pericolo e all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante personale formato e attento.

Il servizio di Vigilanza Antincendio è quel servizio di presidio fisico che deve essere attuato nelle attività in cui i fattori comportamentali o le sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.

Il servizio di sorveglianza antincendio è erogato a norma dei D.M.261/96 e D.L. 626/94 e del D.M. del 10/03/98, i quali stabiliscono che in ogni caso, nei luoghi dove non sia necessario il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il gestore dovrà provvedere a garantire la presenza di un idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendi.

Il servizio deve quindi essere svolto da personale qualificatamente preparato per la lotta antincendio. In seguito all’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, il datore di lavoro dovrà designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

I servizi di vigilanza antincendio devono essere richiesti obbligatoriamente da enti e privati e sono resi nei locali in cui si svolgono attività di pubblico spettacolo e trattenimento ma possono essere resi a richiesta di enti e di privati e anche presso stabilimenti, laboratori, depositi e magazzini. Il servizio di vigilanza antincendio deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività di pubblico spettacolo nei casi previsti dall’art.4 comma 3 del D.M. 261/1996, vale a dire:

  • Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando sia prevista la presenza del pubblico;
  • Teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all’aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
  • Sale pubbliche di audizione in cui si tengano conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
  • Luoghi o aree all’aperto, pubblici o aperti al pubblico, dove occasionalmente si presentino spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone;
  • Impianti per attività sportive all’aperto con capienza superiore a 10.000 posti (o per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti) anche quando gli stessi vengano occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;

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