DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – DVR

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è lo strumento fondamentale che consente al datore di lavoro di stabilire le misure di prevenzione e di pianificarne poi l’attuazione. Egli potrà confermare le misure di sicurezza già in atto o apportare delle modifiche al fine di migliorarle, in relazione alle innovazioni introdotte in campo di sicurezza sul lavoro. La valutazione dei rischi riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza), così come quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale. La valutazione del rischio, e quindi la successiva stesura del Documento di Valutazione del Rischio (DVR), è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro. Con esso dovranno partecipare anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il Datore di Lavoro è colui che esegue la valutazione del rischio, che sceglie e acquista le misure di prevenzione e protezione e che decide le misure organizzative e procedurali da adottare. Il Dirigente invece attua le direttive del datore di lavoro e organizza le mansioni del personale, mentre il lavoratore opera all'interno dell'azienda e ha il compito di rispettare le norme di sicurezza, di indossare gli appositi dispositivi di protezione e operare nel modo corretto.

La valutazione del rischio risulta costituita da varie fasi:

  • Un controllo che riguarda la sicurezza del lavoro e l’antincendio, caratterizzato da  un sopralluogo, che ha lo scopo di individuare le situazioni e i fattori di rischio presenti in una data azienda.
  • Un controllo che riguarda l’igiene del lavoro, caratterizzato dall’individuazione di misure volte ad eliminare o ridurre le possibilità di esposizione ai rischi.
  • Un adempimento relativo alle norme previste dal decreto 81/08; ovvero l’istituzione di figure, previste dalla normativa, all’interno dell’azienda, quali: responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), addetto all’antincendio, addetto al pronto soccorso e medico competente.

Questi controlli vengono poi elaborati per giungere all’elaborazione, per conto del datore di lavoro, del documento di valutazione dei rischi.

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) non è altro che la relazione stesa a seguito della valutazione del rischio, che riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari come stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi a differenze di genere, età, etnia e tipologia contrattuale. Il documento può presentarsi in formato cartaceo o informatico ma deve sempre essere custodito all'interno dell'azienda; il documento inoltre, per essere valido, deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione, oltre che del datore di lavoro, anche del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e/o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, e dal medico competente, dove presente. La valutazione dei rischi, e quindi la stesura del relativo documento, devono essere fatti entro novanta giorni dall'apertura di una nuova attività lavorativa; inoltre, ogni qualvolta intervenga una qualsiasi modifica all'interno del ciclo produttivo e nell'organizzazione aziendale, il DVR deve essere adeguato alla nuova realtà lavorativa.

Tale documento contiene:

  • Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute possibili durante l’attività lavorativa (in essa devono essere specificati i criteri adottati per la valutazione stessa);
  • L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e  dei dispositivi di protezione individuali adottati (a seguito della valutazione del punto precedente);
  • Il programma delle misure, ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza;
  • L’individuazione delle procedure volte ad attuare le misure da realizzare e i ruoli dell’organizzazione aziendale che devono provvedere a tali procedure (i ruoli devono essere ovviamente assegnati a soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri);
  • La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • L’individuazione delle mansioni che possono esporre i lavoratori a rischi specifici, che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Tale  documento verrà integrato con schede di valutazione oggettive dei principali rischi presenti in azienda (rischio rumore, vibrazioni, movimentazioni manuale dei carichi, rischio chimico, biologico ecc). Alla consegna il documento verrà discusso con il datore di lavoro e le figure previste dal D. Lgs. 81/08, nominate all’interno dell’azienda. Attraverso la valutazione del rischio è possibile delineare gli interventi necessari per eliminare o/e ridurre al minimo il possibile potenziale di danno.

MISURE DI PREVENZIONE

Una volta individuato un determinato pericolo e i rischi ad esso connessi,è necessario individuare tutte le misure necessarie volte a prevenire il verificarsi di un determinato evento, modificandone le cause. Si può distinguere tra misure di prevenzione tecnologica (per esempio attrezzature e protezioni collettive) e misure di prevenzione organizzativa (per esempio informazione e formazione dei lavoratori). È inoltre fondamentale ricorrere a misure di protezione individuali per prevenire e ridurre la possibilità di danno subito dal singolo lavoratore. Le misure di verifica consistono in azioni preventive, caratterizzate da analisi sistematiche del sistema di gestione, necessario per verificare le conformità a norma di legge, che evidenziano una non conformità ogni qual volta vi sia uno scostamento del prodotto rispetto ai requisiti fissati dalla norme di qualità. Per realizzare una valutazione del rischio è quindi necessario:

  • Individuare tutti i pericoli;
  • Stimare il rischio di ciascun pericolo e la probabilità e gravità del danno potenziale.

Il “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” definisce la valutazione dei rischi come una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nel luogo lavorativo, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure volte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. La finalità principale della valutazione del rischio è quella di determinare se le misure di prevenzione adottate siano adeguate o meno, in modo tale da controllare i rischi prima che si verifichi il danno. Al fine di ottenere una completa valutazione del rischio è necessario  coinvolgere il personale nel rilevare e comprendere le problematiche presenti nell’ambiente di lavoro e poter poi migliorare livello di sicurezza e salute per il lavoratore e la struttura lavorativa interessata. L'obbiettivo principale della valutazione del rischio è quello di prevenire due tipologie di rischio:

  • Rischio infortunistico: rischio di incorrere in un danno che ha cause da ricercarsi all'interno del posto di lavoro e che si manifesta entro l'orario di lavoro stesso;
  • Rischio igienistico: rischio di incorrere in un danno dovuto ad un'esposizione prolungata e a livelli elevati ad un agente chimico, fisico, biologico che causa danni che si manifestano a distanza di tempo.

Nella valutazione del rischio sono coinvolte varie fasi che richiedono il contributo di discipline differenti. La valutazione inoltre, deve tenere conto del tipo di ambiente di lavoro, dei processi che intervengono al suo interno e della loro complessità. Il processo di valutazione del rischio può essere quindi riassunto nei seguenti passaggi:

  • Individuazione delle sorgenti di pericolo che è finalizzata ad individuare gli elementi in grado di causare un effetto avverso, attraverso monitoraggio ambientale e/o biologico e sorveglianza sanitaria;
  • Individuazione dei soggetti esposti che mira ad identificare i soggetti che potranno essere esposti ad un particolare pericolo, tenendo conto delle differenze di sesso, età, etnia ecc;
  • Stabilire la priorità dei rischi che serve alla realizzazione di una classifica in base alla quale si stabilisce l'ordine degli interventi da eseguire;
  • Scelta degli interventi che devono essere efficaci, efficienti e adatti al contesto in cui devono essere applicati, facendo anche una valutazione costo-beneficio.
  • Attuare le misure di controllo sugli interventi, in quanto una volta messi in pratica gli interventi, deve essere controllata periodicamente la loro effettiva funzionalità, con controlli statistici, ambientali e biologici, ecc.
  • Valutare l'efficacia dell'intervento: una volta acquisiti i dati relativi ai controlli sugli interventi, è necessario discutere della loro efficacia ed efficienza cosi da poter prendere in considerazione eventuali miglioramenti o altri accorgimenti da prendere.

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D. LGS. 81/08 (D.U.V.R.I.)

Il  “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” stabilisce che le imprese committenti hanno l’obbligo di predisporre, prima dell’inizio di lavori in appalto, il documento di valutazione del rischio da interferenze da allegare al contratto di appalto. Il documento di valutazione del rischio da interferenze viene redatto per conto del datore di lavoro dell’Impresa Committente, in riferimento al singolo appalto, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 81/08. Il servizio tecnico, in applicazione della normativa in oggetto, risulta strutturato nel seguente modo:

  • Valutazione delle caratteristiche aziendali del Committente e dell’impresa appaltatrice, caratterizzata da:
  • Sopralluogo presso la sede aziendale del Committente e valutazione della situazione dell’appalto previsto, con analisi delle opere da realizzarvi;
  • Acquisizione anagrafica del committente e dell’impresa appaltatrice e organigramma funzionale per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni;
  • Assistenza all’acquisizione di tutte le informazioni e/o documentazioni che l’appaltatore deve fornire (per esempio il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, la posizione INPS e INAIL con relativi DURC,  il libro matricola, il registro infortuni, ecc);
  • Individuazione dei rischi da interferenza e degli eventuali soggetti esposti ai rischi dovuti all’attività dell’appalto, con i relativi livelli di esposizione;
  • Verifica dell’adeguatezza delle attrezzature in uso e delle misure di sicurezza esistenti, ovvero l’individuazione di eventuali provvedimenti e misure necessari ad eliminare o ridurre i rischi residui;
  • Redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze, che conterrà le seguenti informazioni:
  • Organigramma della sicurezza aziendale della ditta committente;
  • Notizie generali sull’appalto;
  • Comunicazione dei  rischi specifici nell’ambiente di lavoro;
  • Misure di prevenzione e protezione e cautele disposte dal committente   e concordate con la ditta appaltatrice;
  • Rischi propri dei lavori affidati all’impresa: misure di prevenzione e protezione programmate dal datore di lavoro della ditta committente;
  • Disposizioni obbligatorie per lavori in appalto:
  • Dichiarazione del responsabile dei lavori della ditta appaltatrice;
  • Istruzioni e procedure di emergenza fornite dalla ditta committente.


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