DUE MESI DI TEMPO PER CAMBIARE IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

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DUE MESI DI TEMPO PER CAMBIARE IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

Bruxelles, 27 Nov. – “In applicazione dell’articolo 258, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione invita la Repubblica italiana a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi al presente parere motivato, entro due mesi dal ricevimento del medesimo”.

Si conclude in questo modo il “Parere motivato” indirizzato il 21 novembre 2012 al nostro paese per non conformità dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
 
Si tratta della risposta all’ampia nota – redatta dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e inviata l'8 Dicembre 2011 – per convincere la Commissione Europea ad archiviare la Procedura d'infrazione 2010/4227.
Procedura di infrazione che era stata sollevata dopo la denucia di Marco Bazzoni, Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con un’adeguata competenza in materia di normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.  Competenza che lo aveva portato a segnalare aspetti critici e carenze normative del Testo Unico sulla sicurezza, specialmente in relazione ai cambiamenti operati dal D.Lgs. 106/2009, il cosiddetto "Decreto correttivo".

Se la procedura di infrazione riguardava sei ipotesi di inosservanze della direttiva 89/391/CEE, la Commissione – come indicato nella lettera inviata a Marco Bazzoni il 23 novembre 2012 – ha deciso di mantenere nel parere motivato,  in seguito all'analisi dettagliata di tutti gli elementi a sua disposizione, solo i due punti seguenti:
– deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega (violazione dell'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE);
– proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un'impresa esistente (violazione dell'articolo 9 della direttiva 89/391/CEE)”.

Mentre gli altri quattro punti, inclusi nella lettera di costituzione in mora non vengono più portati avanti dopo la risposta del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Queste le motivazioni evidenziate nella lettera inviata a Marco Bazzoni:

 
– “esonero dall'obbligo di predisporre un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (possibile violazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE). Dall'analisi congiunta dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (nel seguito «Testo Unico-TU ») e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del TU risulta che l'obbligo di valutare tutti i rischi e di stabilire il rispettivo documento (obbligo di documentazione previsto esplicitamente dalla direttiva), non può essere delegato e che in tutti i casi si deve redigere un documento scritto in conformità alla direttiva 89/391/CEE. Questa interpretazione è d'altro canto confermato dalla decisione della Suprema Corte italiana nella causa Cass. Pen. 23968/2011, cui le autorità italiane hanno fatto riferimento nella loro risposta alla lettera di costituzione in mora: ‘Il datore di lavoro, anche delle imprese sino a dieci dipendenti, non è esonerato dal redigere e documentare formalmente, sia pure nella forma semplificata e con le sole modalità di autocertificazione, la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori’;

– differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo di valutazione del rischio di stress da lavoro (possibile violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), letto in combinato disposto con l'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE): dall'analisi della versione modificata dell'articolo 28 del TU nonché della risposta delle autorità italiane alla lettera di costituzione in mora risulta che l'obbligo per il datore di lavoro, previsto nella direttiva 89/391/CEE, di valutare tutti i rischi cui i lavoratori sono esposti, compresi i rischi di stress da lavoro, è ormai in vigore nell'ordinamento giuridico italiano ed è obbligatorio in tutti i casi;
 

– differimento dell'entrata in vigore della legislazione sulla salute e sulla sicurezza per i lavoratori appartenenti a cooperative sociali e organizzazioni di volontariato e della protezione civile (possibile violazione dell'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE). Nella loro risposta alla lettera di costituzione in mora le autorità italiane fanno riferimento al decreto ministeriale del 13 aprile 2011 che prevede l'applicazione della legislazione nazionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro a queste categorie di persone, il che è quindi conforme alla direttiva 89/391/CEE;

– disposizioni di prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti-letto esistenti in data 9 aprile 1994. Le autorità italiane hanno informato la Commissione dell'adozione del DPR n.151 del 1° Agosto 2011. L'analisi di questo DPR unitamente all'analisi della legge 14/2012 e del decreto ministeriale adottato il 16 marzo 2012, indica che le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti-letto esistenti in data 9 aprile 1994, devono rispettare le disposizioni minime in materia di prevenzione degli incendi conformemente alla direttiva 89/391/CEE”.

Dunque l’infrazione non è stata archiviata, ma è stata soltanto “ridotta” nelle contestazioni ai primi due punti esposti. Il primo è relativo alla deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega ed è riconducibile alla cosiddetta norma salva-manager, norma introdotta dal D.Lgs. 106/2009, anche se “depotenziata” rispetto alla prima versione proposta.
Il secondo punto riguarda la proroga dei termini impartiti per la redazione dei documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti. Una proroga che, secondo quanto indicato da Bazzoni, può esporre le aziende e i lavoratori a rischi eccessivi: “ci sono molte aziende in Italia che fanno lavorazioni pericolose”, e non è accettabile “permettergli di non valutare i rischi per 90 giorni”.

Se lo Stato Italiano non modificherà il D.Lgs. 81/2008 entro due mesi, ponendo fine all'infrazione, la Commissione potrà ricorrere alla Corte di Giustizia Europea e il nostro paese rischierà sanzioni pesanti.
Tutto questo mentre continuano le critiche ad alcuni articoli del disegno di legge del Governo recante nuove misure di semplificazione per cittadini e imprese; disegno di Legge che contiene un intero capitolo dedicato alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

FONTE: PuntoSicuro

 

 



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