FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

  • Sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi alla attività dell’impresa in generale;
  • Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • Sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure;
  • Sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

 

Egli deve inoltre provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

  • Sui rischi specifici cui è esposto, in relazione all’attività svolta, alle normative di sicurezza e alle disposizioni aziendali in materia;
  • Sui pericoli connessi all’uso di sostanze e di preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza, previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • Sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

 

Il contenuto di tale informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Dove  l’informazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire attraverso  una verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

 

FORMAZIONE LAVORATORI

Il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  • Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione, caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

 

Il datore di lavoro deve  assicurare, inoltre, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici. La formazione quindi e, dove previsto, l’addestramento specifico, devono avvenire in occasione:

  • Della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  • Del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • Dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

 

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve, ovviamente, essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi e i dirigenti e i preposti devono ricevere, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, comprendente:

  • Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • Valutazione dei rischi;
  • Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza riguardo i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, in modo da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto:

  • Dei principi giuridici comunitari e nazionali;
  • Della legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Dei principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • Della definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • Della valutazione dei rischi;
  • Dell’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • Degli aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  • Delle nozioni di tecnica della comunicazione.

 

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 dedicate ai  rischi specifici presenti in azienda e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

I corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all’azienda, anche in modalità e-Learning (cioè tramite modello formativo interattivo, realizzato attraverso la collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici  strutturati, come aule virtuali tematiche, o semi-strutturati, come forum o chat telematiche nel quale operi una piattaforma informatica che consente agli interessati di interagire con i tutor e anche tra loro) dove possibile, da docenti, interni o esterni all’azienda, che possano dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per ciascun corso si dovrà prevedere:

  • Un soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
  • Un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;
  • I  nominativi dei docenti;
  • Un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
  • Il registro di presenza dei partecipanti;
  • L’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
  • La declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, così come quelle connesse alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

 

Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati dopo la  verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore; anche ai fini di un più rapido abbattimento delle barriere linguistiche potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning.

La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento.

A tali fini è opportuno:

  • Garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, così come i lavori di gruppo, nel rispetto delle ore complessive prefissate per ogni modulo;
  • Favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
  • Prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
  • Favorire, dove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici, quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.

 

L’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per:

  • La formazione generale per i lavoratori;
  • La formazione dei dirigenti;
  • I corsi di aggiornamento;
  • La formazione dei preposti;
  • Progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.

 

Il percorso formativo dei lavoratori si articola in due moduli distinti: formazione generale e specifica.

La durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. I suoi contenuti saranno:

  • Concetti di rischio,
  • Danno,
  • Prevenzione,
  • Protezione,
  • Organizzazione della prevenzione aziendale,
  • Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
  • Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

 

La formazione specifica deve avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione, caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tale formazione presenta i seguenti contenuti:

  • Rischi infortuni,
  • Meccanici generali,
  • Elettrici generali,
  • Macchine,
  • Attrezzature,
  • Cadute dall’alto,
  • Rischi da esplosione,
  • Rischi chimici,
  • Nebbie,Oli,Fumi,Vapori,Polveri,
  • Etichettatura,
  • Rischi cancerogeni,
  • Rischi biologici,
  • Rischi fisici,
  • Rumore,
  • Vibrazione,
  • Radiazioni,
  • Microclima e illuminazione,
  • Videoterminali,
  • DPI Organizzazione del lavoro,
  • Ambienti di lavoro,
  • Stress lavoro-correlato,
  • Movimentazione manuale carichi,
  • Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
  • Segnaletica,
  • Emergenze,
  • Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
  • Procedure esodo e incendi,
  • Procedure organizzative per il primo soccorso,
  • Incidenti e infortuni mancati,

 

La trattazione dei rischi appena elencati va ovviamente declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio.

FORMAZIONE PREPOSTO

La formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore e i contenuti della formazione comprendono:

  • Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
  • Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
  • Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  •  Incidenti e infortuni mancati;
  • Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
  • Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
  • Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

 

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

FOMAZIONE DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:

 

I modulo giuridico- normativo riguardante:

  • Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
  • Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
  • Soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
  • Delega di funzioni;
  • La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
  • La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica”;
  • Sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

 

II modulo gestione ed organizzazione della sicurezza riguardante:

  • Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
  • Gestione della documentazione tecnico amministrativa;
  • Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
  • Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
  • Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all’adempimento degli obblighi;
  • Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

 

III modulo individuazione e valutazione dei rischi riguardante:

  • Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
  • Il rischio da stress lavoro-correlato;
  • Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
  • Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
  • Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
  • La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
  • I dispositivi di protezione individuale;
  • La sorveglianza sanitaria;

 

IV modulo comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori riguardante:

  •  Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
  • Importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
  • Tecniche di comunicazione;
  • Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
  • Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore, e la loro formazione può essere programmata e deve essere completata nell’arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Al termine del corso verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria, da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

AGGIORNAMENTI

Per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, durante il quale non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti che potranno riguardare:

  • Approfondimenti giuridico- normativi;
  • Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
  • Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
  • Fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Per i preposti è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro; per i dirigenti un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
 

LA FORMAZIONE VIA E-LEARNING SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

La formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività.

L’evoluzione delle nuove tecnologie ha però reso possibile l’affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-Learning. Per e-Learning si intende un modello formativo interattivo e realizzato attraverso la collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici, strutturati o semistrutturati, nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro. Tale modello utilizza inoltre  la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico- formative in una comunità virtuale. In tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità dl studio, in una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunità di pratica online.

La formazione via e- Learning può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, a patto che le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione deve essere realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.

Il progetto realizzato deve inoltre prevedere un documento di presentazione con:

  • Titolo del corso;
  • Ente o soggetto che lo ha prodotto;
  • Obiettivi formativi;
  • Struttura, durata e argomenti trattati nelle unità didattiche. Tali informazioni non sono necessarie in relazione alla formazione dei lavoratori, trattandosi di formazione generale. Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere indicati i rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza e sui quali si svolgerà attività di formazione;
  • Regole di utilizzo del prodotto;
  • Modalità di valutazione dell’apprendimento;
  • Strumenti di feedback.

 

Deve essere garantito un esperto a disposizione per la gestione del percorso formativo, il quale deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati. Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione “in itinere” possono essere effettuate in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell’azione formativa. Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Inoltre deve essere possibile memorizzare le ore di collegamento, ovvero dare prova che l’intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per  l’e-Learning. Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari, e deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L’accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato.

FORMAZIONE PER LE ATTREZZATURE

Si intende per:

  • Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
  • Uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
  • Zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
  • Lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
  • Operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, e quelle costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari  e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza. Nel caso in cui gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, devono informare immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tal caso le procedure necessarie devono venire espletate:

  • Dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
  • Dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari.

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro deve prendere in considerazione:

  • Le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  • I rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  • I rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
  • I rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Inoltre al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, il datore di lavoro deve adottare misure tecniche ed organizzative, affinché le attrezzature di lavoro siano:

  • Installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
  • Oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
  • Assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare.

Inoltre tali misure devono garantire la cura della tenuta e dell’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia. Nel caso in cui le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché:

  • L’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
  • In caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Il datore di lavoro deve provvedere affinché:

  • Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
  • Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, e ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Nel caso in cui le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo. Il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Per la prima verifica il datore di lavoro si deve avvalere dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate invece su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.

Il datore di lavoro deve provvedere, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

  • Alle condizioni di impiego delle attrezzature;
  • Alle situazioni anormali prevedibili.

Il datore di lavoro deve provvedere inoltre a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se non usate direttamente da loro, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature; e deve  provvedere affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
 



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