I QUESITI SUL DECRETO 81: SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI

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I QUESITI SUL DECRETO 81: SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI

Sulla formazione dei lavoratori autonomi alla luce dei nuovi accordi stato-regioni. A chi spetta la formazione in base ai rischi presenti nelle aziende presso cui lavorano?

Quesito

Alla luce dell’Accordo stato regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori come deve comportarsi il committente datore di lavoro con i lavoratori autonomi che operano presso la propria azienda? Spetta a lui formarli in base ai rischi presenti in azienda?

Risposta

Le disposizioni che riguardano la formazione dei lavoratori autonomi sono contenute nell’articolo 21 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, riportante il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come  modificato dal decreto correttivo di cui al D. Lgs 3/8/2009 n. 106, oltre che nell’Allegato XVII dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., se l’attività da questi è svolta nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, e nell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 21/12/2011.

 

Secondo l’articolo 21 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., infatti:

 

“1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

    a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

    b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

    c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

  2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

    a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

    b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.

 

Quindi per quanto riguarda la formazione dei lavoratori autonomi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro il legislatore ha esplicitamente indicato che gli stessi hanno la facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici incentrati sui rischi delle attività dagli stessi svolte ma che, nel momento in cui intendano farlo, lo devono comunque fare secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 sulla formazione in generale dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, fermo restando comunque il rispetto degli obblighi previsti da norme speciali.

 

Fra le norme speciali applicabili ai lavoratori autonomi, per quanto riguarda la loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si richiamano in particolare le disposizioni contenute nell’articolo 2 comma 1 lettera b) del D.P.R. 14/9/2011 n. 177, contenente il “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, secondo le quali qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta solo da imprese o da lavoratori autonomi qualificati che abbiano provveduto obbligatoriamente (e quindi non più facoltativamente) a formarsi sui rischi propri dell’attività svolta e secondo le previsioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2009 e s.m.i..

 

Nel caso che l’attività del lavoratore autonomo venga svolta presso i cantieri temporanei o mobili si applicano, altresì, le disposizioni riguardanti la verifica tecnico-professionale che il committente deve effettuare ai sensi dell’articolo 90 comma 9 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., verifica che deve essere fatta controllando il possesso dei requisiti indicati nell’Allegato XVII allo stesso D. Lgs. fra i quali), per quanto riguarda i lavoratori autonomi, viene richiesto al punto 2 lettera d il possesso di un attestato che dimostri che gli stessi si siano formati secondo le previsioni obbligatorie del D. Lgs. n. 81/2008 medesimo.

E’ stato con l’Accordo sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti del 21/12/2011, il quale, secondo quanto espressamente indicato nella premessa dell’Accordo stesso, si applica anche alla formazione dei soggetti di cui all’art. 21 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 fra i quali sono inseriti appunto i lavoratori autonomi, che è stato sostanzialmente stabilito, seguendo i principi già fissati dallo stesso art. 21, che le modalità, i contenuti e la durata minima della formazione indicati nell’Accordo per i lavoratori dipendenti valgono anche per i lavoratori autonomi, se questi devono provvedere a formarsi, e che quindi in pratica anche la formazione specifica dei lavoratori autonomi deve essere legata strettamente agli effettivi rischi presenti nell’attività che gli stessi vanno a svolgere.

 

In tal caso in definitiva tutto avviene come per i lavoratori dipendenti con la sola differenza che il lavoratore autonomo provvederà a curare la sua formazione a proprie spese prima di assumere la prestazione di lavoro.

FONTE: PuntoSicuro



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