LA SICUREZZA SUL LAVORO PER GLI OPERATORI DELLA SICUREZZA

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LA SICUREZZA SUL LAVORO PER GLI OPERATORI DELLA SICUREZZA

Informazioni sulla tutela della salute e sicurezza per gli operatori della sicurezza italiani. Un intervento su Olympus affronta i fattori di rischio e la situazione della normativa vigente con riferimento alle forze di polizia.

Urbino, 14 Dic –  Tutte le forze di polizia, nazionali e locali “devono vedere nella legislazione a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro un momento particolarmente propizio di revisione dei Modelli organizzativi, così come suggerito dall’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 e dei Protocolli operativi, per verificarne la corrispondenza ai vincoli legislativi, alle necessità funzionali ed alla visione etica, quest’ultima di sempre maggiore rilevanza, perché unica in grado di sopperire anche alla eventuali carenze legislative o funzionali”.

Si conclude così un intervento del dott. Balduino Simone (Dirigente Generale di P.S. – Incaricato agli adempimenti connessi all’attuazione del D.Lgs. 81/2008 per la Polizia di Stato) pubblicato nella sezione “ Diritto della salute e della sicurezza per gli operatori della sicurezza” del sito dell’ Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro ( Olympus).

L’intervento, dal titolo “La sicurezza sul lavoro per gli operatori della sicurezza, tra adempimenti normativi e modelli gestionali”,  indica che la sicurezza sul lavoro “trova nel comparto sicurezza uno dei settori più fertili per crescere e diventare una vera e propria cultura, gestionale ed operativa, obiettivo che rappresenta la meta auspicata dell’intera legislazione”. Anche perché “non c’è alternatività tra la sicurezza dell’operatore e la sicurezza di chi ha bisogno di soccorso, di assistenza, di protezione”.

Ricordiamo che nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (…) le disposizioni del Decreto legislativo 81/2008 sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte. Esigenze che saranno individuate, art. 3 del Testo Unico, con un decreto che è ancora mancante.

 Rimandiamo alla lettura integrale dell’intervento, che fa riferimento anche a quanto previsto dal Decreto Legge 57/2012 che ha modificato ad esempio il comma 3 dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008:

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione;
Tornando all’intervento l’autore sottolinea inoltre come, specialmente per le forze di polizia, “un'elencazione rigida delle effettive particolari esigenze, non solo è difficile, ma è addirittura impossibile”. Tuttavia non essendo praticabile la rinuncia a determinarle, “si impone la scelta della individuazione più ampia ed elastica possibile, come unica strada che porti all'obiettivo di salvaguardare il personale e le esigenze del servizio. Questa scelta, imposta dalla necessità di dar attuazione ad una legislazione, pienamente condivisa nelle finalità, può essere il fattore che alimenta la crescita professionale delle strutture, attraverso due momenti.

Questa modifica, con riferimento alla legge di conversione 12 luglio 2012 n. 101, comporta che tutti gli Enti ed Organismi, indicati al comma 2 – per i quali la legislazione si applica con riferimento alle particolari esigenze e che non hanno ancora adottato le relative regolamentazioni – non sono ora più tenuti ad applicare la legislazione generale ma i provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 (mentre prima dell’intervento del D.L. 57/2012, gli stessi Enti dovevano applicare integralmente la disciplina generale del D.Lgs. n. 81/2008).

– la rivisitazione dei Modelli Gestionali;

– la revisione dei Protocolli formativi ed operativi”.

Questi, continua l’intervento sono i “punti cardine di una stagione nuova che, nel solco delle esperienze maturate, può prendere slancio, per affrontare e vincere le sfide del futuro, nella consapevolezza che non esiste alternatività tra la tutela del personale e l'efficienza del servizio”.

In particolare le esigenze meritevoli di attenzioni comprendono sia gli aspetti organizzativi, che quelli operativi.

L’analisi deve riguardare ad esempio gli adempimenti che si rendono necessari per la tutela dai fattori di rischio correlati alle esigenze organizzative delle strutture, quali:

a) “i fattori di rischio correlati alla sicurezza, all'igienicità e alla salubrità dei locali e dei luoghi di lavoro, comprese le aree operative,che hanno delle sicure particolarità, funzionali proprio alle competenze istituzionali esercitate;

b) i fattori di rischio correlati alle effettive esigenze di servizio che il personale affronta nei processi funzionali tipici e in quelli di rilevanza generale. Alcuni lavori sono oggetto di specifiche normative di tutela della salute e che interessano vista, udito o altri organi, e che spesso trovano in legislazioni speciali gli adempimenti di prevenzione, di monitoraggio e d'impiego di dispositivi di Protezione Individuali;

c) i fattori di rischio tipici, correlati ad alcuni materiali come armamenti, esplosivi, merci pericolose e sostanze pericolose. Questi materiali sono quelli che hanno originato la legislazione di sicurezza, sia nel maneggio che nell'uso, nella custodia e nella conservazione. Nelle strutture dedicate ad ospitare forze armate e forze di polizia sono presenti in quantità molto superiori rispetto alle strutture aziendali e di tutte le tipologie, compreso quelle aventi anche fattori di rischio elevatissimi;

d) analisi degli adempimenti di tutela ambientale correlati alla gestione dei materiali speciali ed ai rifiuti degli stessi. In tutte le strutture, normalmente, si producono rifiuti pericolosi (residui di esplosivi, oli esausti, batterie, oli vegetali esausti), rifiuti sanitari (prodotti da infermerie), rifiuti da imballaggi, rifiuti da polietilene. Per ognuna delle tipologie che si producono vanno attuate le prescrizioni previste per la produzione, il conferimento e l'audit. Queste procedure, seppure previste dalla normativa generale di settore,trovano anche discipline particolari nell’ambito delle strutture del comparto sicurezza”.

L’analisi deve riguardare anche “le procedure da attivare per la tutela della salute e per la sicurezza del personale impegnato nelle attività operative, che comprendono tutti i settori dell'attività istituzionale e che costituiscono la parte preponderante di quelle ‘effettive particolari esigenze connesse al servizio’, di cui all'articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 81/2008”.

L’autore si sofferma poi sui vari fattori di rischio e sulle aree operative delle forze di polizia impegnate per la legalità e la sicurezza del territorio.

Concludiamo riportando le parole dell’autore che sottolinea come il riconoscimento di effettive particolari esigenze connesse al servizio rappresenti “da un lato la possibilità di dotarsi di un regolamentazione meno rigida di quella prevista in generale dal D.Lgs. 81/2008 e, dall'altro, un impegno a prendere atto che la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, sono obiettivi fondamentali ed irrinunciabili, non solo all'interno delle strutture e limitatamente alla vita interna del personale, ma validi anche e soprattutto per tutte le attività operative, senza eccezione alcuna”. In particolare la “possibilità di una regolamentazione vuole significare non libertà di sottrarsi alla legge, bensì riconoscimento della necessità di percorrere itinerari compatibili con le particolarità del lavoro”.

Olympus – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ La sicurezza sul lavoro per gli operatori della sicurezza, tra adempimenti normativi e modelli gestionali” a cura del dott. Balduino Simone, Dirigente Generale di P.S. – Incaricato agli adempimenti connessi all’attuazione del D.Lgs. 81/2008 per la Polizia di Stato. 

Fonte: PuntoSicuro



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