Manutenzione evacuatori di fumo

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Manutenzione evacuatori di fumo

Essendo anche gli evacuatori di fumo e calore degli impianti di protezione incendi, devono rispettare le norme vigenti di manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio e di controllo e manutenzione sulle misure di protezione antincendio.

Le operazioni di manutenzione riguardanti gli E.F.C. devono essere svolte dall’azienda produttrice o da azienda di manutenzione con controlli periodici e regolari e i produttori hanno quindi l’obbligo di fornire, al momento della consegna degli E.F.C., il manuale d’installazione, di uso e di manutenzione.

I risultati delle varie verifiche periodiche devono essere registrati sui libri di manutenzione conservati sia dalla Società che effettua la manutenzione sia dal titolare dell’Azienda o responsabile della sicurezza aziendale a cui si effettua la manutenzione.

Le componenti che devono essere sottoposte a manutenzione, il tempo massimo di controllo e quello massimo di sostituzione sono:

  • Evacuatore: 6 mesi,
  • Cartuccia CO2: 6 mesi,
  • Valvola termica: 6 mesi,
  • Molle e spillo di armamento: 6 mesi- 24 mesi;
  • Carica pirotecnica: 6 mesi- 24 mesi;
  • Sistema di rivelazione: 6 mesi.

 

Nonostante la manutenzione degli E.F.C. debba essere svolta attraverso controlli periodici e regolari da parte dei tecnici manutentori, l’azienda o il titolare hanno il duro compito di scegliere la società a cui affidare le attività di manutenzione sulle proprie attrezzature ed impianti antincendio ed è quindi importante sapere che al momento dell’affidamento del servizio di manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio è necessario verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa.

Il committente dovrà limitarsi a richiedere all’impresa affidataria del servizio di manutenzione delle attrezzature ed impianti antincendio due documenti:

  • Il certificato di iscrizione alla camera di commercio;
  • L’autocertificazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali.

 

Per verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa a cui affidare il servizio di manutenzione questi documenti possono essere accompagnati da ulteriori documenti che possono essere utili al datore di lavoro per fare un buona verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa a cui affidare il servizio di manutenzione, tra questi ci sono:

  • Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che garantisce che l’impresa sia in regola con il versamento dei contributi obbligatori, sollevando per altro il committente dalla responsabilità solidale, vigente anch’essa, riguardo al mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi.
  • La dichiarazione dell’organico medio-annuo ed organigramma dell’impresa. Questa dichiarazione ha la finalità di verificare l’effettiva forza lavoro dell’impresa e le sue capacità organizzative, comprendenti per esempio, la presenza di preposti e/o dirigenti in grado di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati all’impresa.
  • I nominativi delle figure della sicurezza (RSPP – RLS – Medico Competente) e copie degli attestati di avvenuta formazione. Questi documenti garantiscono che l’impresa abbia effettivamente adempiuto ai requisiti di base della normativa in materia di sicurezza.
  • Il curriculum dell’impresa, necessario per accertare l’esperienza dell’impresa. Esso dovrà contenere l’elenco dei servizi di manutenzione delle attrezzature ed impianti antincendio, eseguiti negli ultimi tre anni.
  • La relazione degli infortuni e delle malattie professionali dichiarate negli ultimi tre anni: è questo un dato molto rilevante poiché caratterizza fortemente la tendenza infortunistica dell’impresa.
  • Gli attestati di formazione dei lavoratori e l’elenco dei dispositivi di protezione individuali, volti a verificare il rispetto da parte dell’impresa degli adempimenti di base previsti dalla norma.
  • L’elenco delle macchine e delle attrezzature che l’impresa intende impiegare per lo svolgimento del lavoro, e la dichiarazione se esse siano di proprietà o meno dell’impresa e presenza o meno del marchio CE. Anche questo elenco è indice della professionalità dell’impresa e della sua capacità di saper prevedere con quali modalità svolgere il lavoro che le sarà assegnato.
  • I provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. Dichiarazione che attesti che l’impresa non abbia subito provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, per utilizzo di manodopera non regolare o per gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.


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