NOVITA' PER SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI NEL SETTORE SPETTACOLO
I gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti prima della entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, “possono, in via transitoria, presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto” (il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2012).
Tale istanza “è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui territorio l'attrazione oggetto dell'istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto”. L'istanza deve essere corredata da un “fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:
a) disegni ovvero schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi sottoscritti da tecnico abilitato;
b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato, o da organismo di certificazione, non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici;
c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007;
d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività e copia del libretto dell'attività sottoscritti da tecnico abilitato o da organismo di certificazione, anche su supporto informatico”.
Inoltre – comma 3, art. 6 – i decreto indica che “le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 si applicano fino al 30 giugno 2013”.
Il secondo decreto del Ministero dell’Interno – Decreto del 18 dicembre 2012 – è invece relativo alla “modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.
Il decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996, al comma 2 dell’art. 1, “esclude dal campo di applicazione i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a 0,8 metri e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico”.
IlComitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi ha proposto l’eliminazione del limite di altezza (0,8 metri) contenuto nel decreto. Limite “ritenuto non rilevante ai fini della prevenzione incendi”, ferme restando tuttavia, per i predetti luoghi all’aperto, “le prescrizioni di cui al titolo IX della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996 e le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Ricordiamo, infine, che tale decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2012, entrato in vigore il 29 dicembre 2012 (il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), modifica dunque l’articolo 1 del decreto del 19 agosto 1996 che ora diventa:
Art. 1 – Campo di applicazione
(…)
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto;
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Fonte: Puntosicuro
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