OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI

Il datore di lavoro, che organizza l’attività lavorativa, e i dirigenti, che organizzano e dirigono l’attività stessa in base alle direttive ricevute dal datore di lavoro, devono:

  • Nominare il medico competente per  svolgere la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Decreto Legislativo;
  • Designare in modo preventivo i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza;
  • Nell’affidare i compiti ai lavoratori, devono tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza propria e degli altri;
  • Fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, dopo aver sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
  • Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento possano accedere alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • Richiedere ai singoli lavoratori l’osservanza delle norme vigenti, e assicurarsi che vengano utilizzati i mezzi di protezione collettivi e i dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  • Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
  • Dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
  • Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  • Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  • Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi, una copia del documento, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati (Il documento può essere  consultato esclusivamente in azienda);
  • Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
  • Comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni;
  • Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda e al numero delle persone presenti;
  • Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
  • Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare una riunione periodica, nel corso della quale il datore di lavoro deve sottoporre all’esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi; l’andamento degli infortuni e della sorveglianza sanitaria, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale. Nel corso della riunione possono inoltre essere individuati: codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali e obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Della riunione deve essere redatto un verbale, messo a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione;
  • Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro;

 

Il datore di lavoro deve inoltre fornire, al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente, informazioni in merito a:

  • La natura dei rischi
  • L’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
  • La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  • I dati relativi alle malattie professionali;
  • I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

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    OBBLIGHI DEI LAVORATORI

    Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sui quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare:

  • Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  • Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
  • Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  • Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, così come qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
  • Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  • Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  • Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi personalmente.



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