OBBLIGHI E TUTELE PER I LAVORATORI AUTONOMI
Un progetto affronta il tema della promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori autonomi. Gli utilizzi impropri del lavoratore autonomo: inidoneità dell’appalto, prestazione di manodopera e società di fatto.
In Italia in questi ultimi anni è salito in modo rilevante il numero dei lavoratori autonomi, lavoratori che sono esposti agli stessi rischi per la salute e la sicurezza degli altri lavoratori dipendenti, ma sono meno tutelati dalla normativa vigente.
Per affrontare questo tema si è tenuto a Venezia il convegno “Lavoratore autonomo sano sicuro informato. La promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori autonomi”, una convegno che aveva tra gli obiettivi quello di far conoscere un progetto, dal titolo “La promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori autonomi”, inserito dalla Regione Veneto nel Piano regionale prevenzione di cui alla DGR 3139/10.
Il progetto vuole rafforzare la tutela a questa categoria di lavoratori proponendo azioni di assistenza, formazione e sorveglianza sanitaria da realizzarsi da parte dei servizi SPISAL del Veneto.
Per soffermarci sul progetto e sulle problematiche dei lavoratori autonomi presentiamo brevemente alcuni contenuti della relazione “ Obblighi e facoltà del lavoratore autonomo nell’ambito della normativa sulla sicurezza nel lavoro e presentazione del progetto regionale”, a cura di Daniela Marcolina, referente progetto regionale SPISAL AULSS n.1 Belluno.
Tra le motivazioni del progetto regionale è indicato il numero degli infortuni sul lavoro dei lavoratori autonomi, un numero elevato sia in termini di danno, che di costi sociali ed economici.
E attualmente questi lavoratori “non sono coperti dalle direttive comunitarie specifiche per i rischi da lavoro, anche se esiste una raccomandazione (2003/134/CE)”. E la normativa italiana in materia di sicurezza sul lavoro “li considera solo parzialmente”.
Il Lavoro Autonomo risente dunque “ancora di una carenza per quanto riguarda gli indirizzi, le azioni e gli strumenti per dare adeguate risposte alle esigenze di sicurezza di questo ambito del mercato del lavoro”.
Inoltre si constata come siano pochi i Lavoratori Autonomi che percepiscono la sicurezza sul lavoro come una ‘tutela della loro integrità psicofisica’. In questo senso “finora il ruolo delle Associazioni, degli Ordini o Collegi e degli Enti in genere è stato poco incisivo ai fini della formazione e delle altre azioni di tutela nei confronti dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza sul lavoro”.
I beneficiari del progetto regionale, con particolare riferimento ai settori più a rischio (edilizia, agricoltura e trasporti), sono non solo i lavoratori autonomi in genere (art 2222 del C.C.), ma anche i Componenti dell’ impresa familiare (art 230-bis del C.C.), i coltivatori diretti del fondo e soci di società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.
Rimandiamo i lettori alla lettura integrale del documento agli atti relativo all’intervento di Marcolina, documento che si sofferma ampiamente sulle definizioni, sugli obblighi e diritti in relazione alla normativa vigente in Italia.
Passiamo invece a presentare il problema dell’utilizzo improprio del lavoratore autonomo, con particolare riferimento a:
– “inidoneità appalto: quando un committente affida l’appalto dei lavori ad un Lavoratore Autonomo pur sapendo che, data la tipologia dei lavori affidati, il lavoratore autonomo dovrà necessariamente avvalersi di altro personale (lavoratori autonomi e/o altre imprese);
-prestazione di manodopera: quando il Lavoratore Autonomo viene impiegato da un’impresa come mero prestatore di lavoro;
-società di fatto: quando il Lavoratore Autonomo ottiene un lavoro in appalto che da solo non sarebbe in grado di portare a termine e, quindi, chiama in suo aiuto altri lavoratori autonomi”.
Si ricorda che il committente (o il responsabile dei lavori) “deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare con le modalità di cui all’allegato XVII” del D.Lgs. 81/2008. “In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori e dei Lavoratori Autonomi con gli stessi criteri”.
Questi i criteri per verificare l’idoneità tecnico professionale dei Lavoratori Autonomi (allegato XVII comma 2):
– “iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
– documentazione attestante la conformità delle macchine e attrezzature e opere provvisionali;
– elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale usati;
– attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti;
– Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al DM 24 ottobre 2004”.
L’intervento presenta poi gli appalti che non possono essere affidati a Lavoratori Autonomi:
– “costruzione di un’abitazione;
– completo rifacimento delle strutture interne di un appartamento;
– pittura esterna di un edificio, dove sia necessario montare impalcature per lavori in quota;
– manutenzione straordinaria di un tetto con necessità di montare un’impalcatura per l’accesso in quota;
– lavori di montaggio e smontaggio d’impalcature;
– lavori edili in genere dove la movimentazione dei materiali e delle attrezzature non può essere effettuata da una persona sola (per peso o dimensioni eccessive)”.
Questi gli appalti che possono invece essere affidati a Lavoratori Autonomi:
– “pittura interna delle pareti di un appartamento;
– rifacimento delle piastrelle di bagni e cucine;
– manutenzione di infissi, balaustre, ringhiere;
– piccoli lavori edili, facendo attenzione alla movimentazione manuale dei materiali e delle attrezzature, poiché è necessario assicurarsi che possa essere eseguita da una singola persona”.
Si tratta cioè – continua la relazione – di “tipologie di appalto dove il lavoro di una singola persona è adeguato”.
Si ha poi prestazione di manodopera “quando il Lavoratore Autonomo svolge la propria attività sotto la direzione altrui senza autonomia operativa, quando la natura del contratto è un’attività lavorativa e non un risultato. È il caso di un’impresa che utilizza i Lavoratori Autonomi per eludere le norme poste a tutela del lavoro subordinato, intendendo così risparmiare sui costi dei contributi, malattia, ferie, ecc”…
In realtà il datore di lavoro “che inserisce nell’organizzazione della propria impresa un Lavoratore Autonomo, assume nei confronti dell’autonomo gli stessi obblighi che ha verso i propri lavoratori subordinati: in tale caso viene a cadere l’elemento fondamentale, cioè ‘l’assenza di vincolo di subordinazione’, che caratterizza il Lavoratore Autonomo” così come definito all’art. 89 comma 1 d) del Testo Unico.
Qualora “il Lavoratore Autonomo eserciti la propria attività in collaborazione con altri Lavoratori Autonomi, che pur non essendo dipendenti svolgono sotto la sua direzione, lavori di ugual natura all’interno di un cantiere, si configura il caso di vere e proprie società di fatto in cui il primo dei soggetti citati si connota come datore di lavoro degli altri”.
E questo presuppone una situazione di interdipendenza l’uno dall’altro, “facendo cadere il requisito dell’autonomia, configurando conseguentemente, una impresa di fatto, soggetta all’applicazione di tutte le disposizioni previste dalla normativa prevenzionistica”.
In questo senso l’utilizzo improprio del Lavoratore Autonomo comporta “contravvenzioni alle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:
– per il committente dei lavori e per l’imprenditore nell’ipotesi di contratto d’appalto stipulato in carenza dei requisiti-tecnico professionali;
– per l’imprenditore, nell’ipotesi di mera di prestazione di manodopera;
– per i Lavoratori Autonomi stessi, nell’ipotesi di società di fatto”.
Dopo essere entrato nel dettaglio delle varie conseguenze, l’autore indica delle soluzioni possibili:
– “affidare l’appalto a impresa con i requisiti tecnico-professionali: il committente dovrà rescindere il contratto con i Lavoratori Autonomi e appaltare i lavori a imprese con idonei requisiti tecnico-professionali, come stabilito dall’articolo 90 e dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008;
-assumere i lavoratori autonomi: nel caso di mera prestazione di manodopera, l’imprenditore dovrà assumere i Lavoratori Autonomi che ha utilizzato come prestatori di lavoro;
-società di fatto: costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Impresa. Se un gruppo di Lavoratori Autonomi ha l’opportunità di un appalto e questi decidono di portarlo avanti in collaborazione tra loro, possono costituire una società (s.n.c., s.r.l., s.a.s.) o una ‘Associazione in Partecipazione’ cioè una vera e propria impresa con un datore di lavoro”.
Fonte. PuntoSicuro
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