PROTEZIONE ANTINCENDIO E’ POSSIBILE IMPIEGARE PRODOTTI INNOVATIVI?

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PROTEZIONE ANTINCENDIO E' POSSIBILE IMPIEGARE PRODOTTI INNOVATIVI?
Roma, 27 Nov – In merito alla sicurezza antincendio l’idoneità all’impiego di prodotti nell’ambito edile è generalmente verificata ricorrendo allo strumento dell’analisi dei rischi connessi, analisi da effettuarsi sulla base di rapporti di prova effettuati in accordo a norme o specifiche nazionali, internazionali o, in assenza di queste, a specifiche adottate dal laboratorio di prova autorizzato. Cosa fare tuttavia quando si ha a che fare con prodotti e sistemi innovativi e ancora sprovvisti di specificazione tecnica armonizzata?

Risponde a questa domanda,  in relazione ad una serie di richieste di chiarimenti sul tema, una circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la  circolare protocollo n. 14229 del 19 novembre 2012 che ha come oggetto “Impiego di prodotti e sistemi per la protezione antincendio delle costruzioni”. 

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento ricorda che per i prodotti e sistemi per la protezione antincendio, installati permanentemente in opere da costruzione, “risulta pertinente il requisito essenziale n. 2 Sicurezza in caso di incendio (v. CPD 89/106/CEE e Regolamento n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011)”.

 
Ad esempio con riferimento al CPD (direttiva prodotti da costruzione) 89/106/CEE, rimasta in vigore fino all’entrata del Regolamento europeo dei Prodotti da Costruzione (CPR), il secondo requisito della sicurezza in caso d’incendio recitava:

2 Sicurezza in caso di incendio
L’opera deve essere concepita e costruita in modo che in caso di incendio:
– la capacità portante dell’edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
– la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all’interno delle opere siano limitate;
– la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata,
– gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti;
– sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso.

La circolare riferisce inoltre che l’idoneità all’impiego dei prodotti da costruzione “viene in genere attestata, nelle condizioni previste per la specifica applicazione, sulla base di specificazioni tecniche armonizzate elaborate da Organismi europei (CEN, CENELEC, EOTA) e finalizzate alla marcatura CE”.

 
Per dare chiarimenti relativi all’impiego di prodotti di tipo innovativo – “attualmente sprovvisti di apposita specificazione tecnica armonizzata che ne consenta la valutazione, ai fini del loro impiego o utilizzo, secondo procedure appunto armonizzate e riconosciute da tutti gli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo” – la circolare fa riferimento specifico agli atti regolamentari nazionali, in particolare al Decreto del 19 maggio 2010 del Ministero dello sviluppo economico recante "Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

Secondo questi atti regolamentari, “in assenza delle suddette specifiche, l'idoneità all'impiego del prodotto nelle condizioni previste per la specifica applicazione” può essere attestata “secondo quanto verificato nella analisi dei rischi connessi.

In particolare il DMSE del 19 maggio 2010, “ancorché riferito in maniera specifica alla installazione degli impianti negli edifici e in relazione alle prerogative possedute da ciascuno Stato membro della UE sul proprio territorio, stabilisce il criterio, che può bene possedere carattere generale, di verificare l'idoneità dei prodotti attualmente sprovvisti di appropriate specifiche tecniche armonizzate attraverso una adeguata valutazione dei rischi connessa all'impiego dei medesimi”.
Dunque “si ritiene che l'impiego di prodotti privi attualmente di apposite specificazioni tecniche armonizzate, possa essere giustificato dalla predetta valutazione dei rischi eseguita da professionista, sulla base di pertinenti certificazioni di prova rilasciate da organismi autorizzati a tal fine”.

È evidente che tali certificazioni di prova faranno “riferimento a norme o specifiche nazionali, internazionali o, in assenza di queste, a specifiche adottate dal laboratorio di prova autorizzato”.
 
Per concludere e “anche al fine di rendere più agevole il compito del professionista incaricato della predetta valutazione, il fabbricante metterà a disposizione per le forniture dei prodotti in parola, una documentazione tecnica, corredata delle certificazioni di prova, attestante le caratteristiche dello stesso nonché le relative procedure di valutazione prestazionale, particolare riferimento al comportamento al fuoco, e alle eventuali limitazioni di utilizzo individuate dagli organismi certificatori, documentazione riassunta in una dichiarazione redatta in lingua italiana e in cui siano riportati i riferimenti degli organismi certificatori”.

FONTE: PuntoSicuro



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