QUANDO IL PONTEGGIO NON C’É
Facciamo adesso riferimento alla campagna svizzera per la formazione dei lavoratori che lavorano sui ponteggi, la “Ponteggi sicuri”. Indetta in Svizzera da Suva, l’istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, questa campagna ha prodotto diversi materiali come video, documenti informativi e liste di controllo. Ha inoltre prodotto dei dati relativi agli incidenti svizzeri: ogni anno nella sola Svizzera si verificano 3000 infortuni, spesso con conseguenze invalidanti o letali e proprio in relazione ai rischi legati ai ponteggi. Se questa è la situazione svizzera, noi non stiamo certo messi meglio: l’Italia è infatti tra le nazioni con il più alto numero di infortuni mortali. Se i ponteggi, specialmente in presenza di irregolarità e mancanze, possono essere una fonte di rischi, non dobbiamo dimenticare che questa attrezzatura di lavoro ha anche un decisivo ruolo di prevenzione. Spesso gli incidenti avvengono proprio perché un ponteggio manca; come nel caso di un’attività di rifacimento dell’intonaco svolta in modo non sicuro. In tale circostanza l’infortunato si era recato presso lo stabilimento termale all’interno del quale doveva effettuare piccoli lavori di ristrutturazione dell’intonaco all’interno del locale caldaie. Entrato nella struttura termale al mattino, venne ritrovato nel primo pomeriggio a terra sanguinante in stato di coma. In mancanza di testimoni, per ipotizzare la dinamica dell’infortunio ci si è dovuti servire degli elementi presenti nel locale caldaie. Il locale ha un’altezza massima di 4.5 metri e probabilmente l’infortunato sistemava piccole parte di intonaco lavorando direttamente su una delle scale e, quindi, non utilizzava ponteggi che potevano evitargli la caduta. È evidente quindi che l’elemento determinante dell’incidente non è stato altro che la mancanza di opere provvisionali per evitare la caduta, come un ponteggio. L’infortunato inoltre non aveva nessun dispositivo di protezione individuale anticaduta, come ad esempio una cintura di sicurezza collegata ad un ancoraggio resistente. Possiamo far riferimento anche ad altri tre casi di caduta da ponteggi:
-
In primo luogo affrontiamo un caso di infortunio relativo ad attività di ristrutturazione dei balconi di un condominio abitato. Per questa attività erano stati montati dei ponteggi, che però erano solo parzialmente dotati di parapetto; inoltre una botola, che quando si apriva urtava contro un elemento del ponteggio ad essa soprastante, non consentiva un pratico passaggio dei lavoratori da un piano all'altro del ponteggio. Per ovviare a questa difficoltà i lavoratori avevano messo una scala metallica sul balcone adiacente per collegarsi al piano superiore e per accedere alla scaletta dal ponteggio era necessario scavalcare il parapetto del balcone. Molto probabilmente durante uno di questi passaggi tra parapetto e balcone l'infortunato scivolò cadendo nello spazio che c'era tra due balconi, morendo in seguito alle gravissime lesioni.
-
Il secondo infortunio è relativo alle operazioni di smontaggio di un ponteggio. Il lavoratore, che si trovava sul ponteggio, durante una pausa lavorativa decise di scendere, ma il ponteggio risultava privo di accessi allo stabile. Inoltre l'infortunato si trovava nell'impossibilità di raggiungere le scale del ponteggio in quanto le operazioni di smontaggio erano state effettuate in modo da separare la zona dove l'infortunato lavorava da quella in cui si trovavano le scale. In questa situazione il lavoratore cercava di scendere ma finiva con il precipitare da un'altezza di circa 11 metri riportando un politrauma e lesioni interne addominali che ne causarono la morte.
-
Il terzo infortunio è avvenuto invece in un cantiere edile per la costruzione di un edificio residenziale di 6 piani, nel quale un lavoratore irregolare (pensionato) cadde caduto da un ponteggio in quanto si spostava in continuazione per dare delle indicazioni per la posa in opera delle ringhiere non sapendo che su un tratto di ponteggio mancava però il parapetto.
Riguardo a questi incidenti gli elementi che li hanno causati o li hanno resi più probabili sono di per sé abbastanza evidenti. In alcuni casi si assiste ad un errore di procedura, come in relazione allo scavalcamento del balcone adiacente al ponteggio o al tentativo di discesa dal ponteggio in situazione di rischio, errori che denotano un insufficiente valutazione del rischio a cui si è esposti e probabilmente una formazione preliminare non efficace. Ma spesso, nella lettura di questi casi, ci troviamo ad assistere a delle insufficienze più “strutturali”, come nel caso della mancanza parziale di protezioni, come la mancanza dei parapetti nel primo e terzo caso, o dell’allestimento non idoneo e funzionale del ponteggio stesso o dell’errata organizzazione dello smontaggio. Infine in tutti questi casi alle carenze del ponteggio si aggiungono le mancanze di idonei equipaggiamenti anticaduta, come ad esempio imbracature e cinture di sicurezza. A questo proposito è importante ricordare che il D.Lgs. 81/2008, riguardo alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, dedica l’articolo 115 ai sistemi di protezione contro le cadute dall'alto, affermando che nei lavori in quota qualora non siano state applicate le misure di protezione collettive è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi quali assorbitori di energia, connettori, cordini, imbracature. Inoltre il sistema di protezione deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m.
Segui le Social Page!
Condividi il contenuto sui social!