VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETROMAGNETICI

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A  CAMPI ELETROMAGNETICI

Per campi elettromagnetici si intendono campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo, di frequenza inferiore o pari a 300 GHz; per valori limite di esposizione si intendono invece limiti all’esposizione a campi elettromagnetici, che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute, accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici siano protetti contro  tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute; per valori di azione si intende l’entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B), corrente indotta attraverso gli arti (IL) e densità di potenza (S), che determina l’obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

Nell’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro deve valutare e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro deve adottare le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature. Se in seguito alla valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici  risulti che siano superati i valori di azione il datore di lavoro deve valutare e, quando necessario, calcolare se i valori limite di esposizione sono stati superati. Nell’ambito della valutazione del rischio il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione:

  • Al livello, allo spettro di frequenza, alla durata e il tipo dell’esposizione;
  • Ai valori limite di esposizione e i valori di azione;
  • A tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
  • A qualsiasi effetto indiretto, quali interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici; rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT; innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
  • All’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
  • Alla disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
  • Per quanto possibile, alle informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
  • Alle sorgenti multiple di esposizione;
  • All’esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione siano superati, il datore di lavoro deve elaborare ed applicare un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:

  • Di altri metodi di lavoro che implichino una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
  • Della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
  • Delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
  • Degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  • Della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  • Della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
  • Della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.

I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione. E necessario evidenziare che in nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Nel caso in cui, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro deve adottare misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individuare le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adeguare di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Una volta all’anno viene effettuata inoltre la sorveglianza sanitaria, o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente. Sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori di azione, a meno che, la valutazione effettuata dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza.



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