SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, oppure incarica persone o servizi esterni. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e devono disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio, mentre il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti necessari. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nelle centrali termoelettriche, negli impianti ed installazioni, nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori, nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori e nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Nei casi di aziende con più unità produttive invece può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

 

Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, interni o esterni, devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento delle funzioni, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, è necessario possedere anche un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio necessario, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’Accordo Stato-Regioni. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari, il datore di lavoro, che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti. In assenza di personale invece i gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione.

 

È fondamentale ricordare che il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

  • All’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • Ad elaborare le misure preventive e protettive, e i sistemi di controllo di tali misure;
  • Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
  • A fornire ai lavoratori le informazioni necessarie.

 

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto riguardo ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

 

Il datore di lavoro può decidere di svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori; infatti il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o a servizi esterni.

Il datore di lavoro che intende svolgere tali compiti, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una figura disciplinata nell'ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 81/2008, e introdotta in Italia per la prima volta dal D.Lgs. 19 settembre 1994. Si tratta del professionista esperto in sicurezza, in protezione e prevenzione designato dai datori di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. La nomina dell'RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro e questo può essere interno oppure esterno all'azienda e in alcuni casi il datore di lavoro stesso può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Il RSPP è un soggetto di prevenzione con compiti di consulenza che opera in posizione di neutralità, pertanto  la legge non prevede sanzioni nei suoi confronti; tuttavia egli è responsabile del reato di evento se l'infortunio si verifica a causa di una sua consulenza erronea. Per poter ricoprire le funzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed avere conseguito gli attestati relativi a specifici corsi di formazione abilitanti denominati comunemente moduli A, B e C. Il modulo A, la cui durata prevista è di 28 ore, non necessita di aggiornamenti ed è propedeutico ai moduli B e C, in quanto costituisce il corso generale di base e riguarda tematiche generali quali la normativa di riferimento, i soggetti del sistema prevenzione, ecc. Il modulo B costituisce il corso di specializzazione, si articola in macro-settori e non è propedeutico al modulo C. La sua durata va dalle 12 alle 68 ore e i macro-settori sono 9 e riguardano industria, agricoltura, pesca, estrazione minerali, industria chimica, sanità e servizi sociali, pubblica amministrazione, attività artigianali ecc. Il modulo C è di specializzazione, della durata di 24 ore. Essendo un credito formativo permanente, non necessita di aggiornamenti, e riguarda la formazione sulla prevenzione e sulla protezione dei rischi psico-sociali, di natura ergonomica, da organizzazione del lavoro, da turnazione e derivanti da stress lavoro-correlato.

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Per Dispositivi di Protezione Individuale si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che possano mettere a repentaglio la sicurezza o la salute durante il lavoro, così come ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Il D.Lgs. 81/2008 prevede l'utilizzo dei DPI solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. I DPI sono divisi in tre categorie, in funzione del tipo di rischio:

  • I categoria che riguarda un rischio lieve e sono autocertificati dal produttore
  • II categoria che riguarda un rischio significativo come ad esempio occhi, mani, braccia, viso e il prototipo è certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato  
  • III categoria che comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi e il prototipo è certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato, e controllo della produzione

Non costituiscono DPI:

  • Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  • Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  • Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
  • Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
  • I materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
  • I materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
  • Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

 

I DPI devono:

  • Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  • Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  • Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  • Poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
  • In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI deve:

  • Effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  • Individuare le caratteristiche dei DPI necessarie, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
  • Valutare, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato;
  • Aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Il datore di lavoro inoltre:

  • Deve mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
  • Provvedere che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
  • Fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  • Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
  • Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
  • Rendere disponibile nell’azienda informazioni adeguate su ogni DPI;
  • Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
  • Assicurare una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

I lavoratori devono sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro e devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato. inoltre i lavoratori devono provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi devono apportare modifiche di propria iniziativa. Al termine dell’utilizzo i lavoratori devono seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI e devono segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

I DPI a protezione delle vie respiratorie servono a proteggere da sostanze aeriformi potenzialmente nocive e a permettere la normale respirazione quando il livello d'ossigeno è comunque superiore al valore-limite del 17%. Essi vengono classificati:

  • A filtro (mascherine antipolvere, semimaschere, maschere a pieno facciale);
  •  Isolanti autonomi a circuito aperto (a domanda a pressione positiva               e a domanda a pressione negativa); Isolanti autonomi a circuito chiuso (a produzione d'ossigeno e  ad ossigeno compresso; isolanti non autonomi con presa d’aria esterna (non assistito, assistito manualmente e assistito con motore); isolanti non autonomi ad aria compressa (a flusso continuo, ad erogazione a domanda con pressione positiva e ad erogazione a domanda con pressione negativa)

PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI

I dispositivi per la protezione degli arti superiori  che riguardano in particolare le mani, maggiormente esposte ai rischi, sono:

  • Guanti, che servono a proteggere da rischi meccanici ed elettrostatici,        rischi elettrici/folgorazione, rischi chimici e microbiologici, rischi da freddo, rischi da calore e fuoco, rischi da vibrazioni;
  • Palmari di sicurezza;
  • Paramaniche e sopramaniche

I guanti possono essere fatti in diversi materiali, come plastica o lattice necessario per proteggere dall’assorbimento di sostanze chimiche; gomma vinilica o neoprenica necessaria per proteggere da elementi chimici corrosivi come acidi e/o alcali o derivati del petrolio; cuoio; materiale dielettrico.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Gli occhi sono soggetti a diversi rischi, come schegge, materiali roventi o caustici o corrosivi, radiazioni e per proteggere questi organi delicati si usano DPI come:

  • Occhiali;
  • Maschere;
  • Visiere;
  • Schermi

PROTEZIONE DELL’UDITO

Il danno all'udito è grave perché non rimarginabile: le cellule uditive, infatti, se danneggiate non possono più rigenerarsi. I DPI per proteggere l'udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre il rumore con misure tecniche e quando questo supera i 90 decibel istantanei o gli 85 decibel medi giornalieri. I dispositivi usati per proteggere l’udito sono:

  • Cuffie abbinate ad elmetto o attive, con radio incorporata;
  • Tappi auricolari con filtri o tappi con catenella;
  • Archetti.

PROTEZIONE DEL CAPO

Il dispositivo di protezione per il capo è uno solo:

  • Elmetto

Esso è composto da varie parti:

  • Calotta di protezione,
  • Bardatura,
  • Fascia antisudore.

e deve essere: 

  • Sufficientemente resistente alla perforazione;
  • Adeguato grado di assorbimento agli urti;
  • Areato. 

PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI

Per gli arti inferiori, sono previsti i seguenti DPI:

  • Scarpe;
  • Ginocchiere;
  • Ghette;
  • Suole amovibili;
  • Dispositivi amovibili di protezione per il collo del piede.

PROTEZIONE DA CADUTE DALL’ALTO

I DPI anticaduta si dividono in:

  •  Imbragatura;
  •  Cintura con imbracatura;
  • Cordino d'aggancio

Questi dispositivi sono obbligatori non solo per lavori in quota o con pericolo di caduta dall'alto, ma anche per lavori entro pozzi, cisterne e simili.



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