VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

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VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

Il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

  • L’actinolite d’amianto;
  • La grunerite d’amianto (amosite);
  • L’antofillite d’amianto;
  • Il crisotilo;
  • La crocido lite;
  • La tremolite d’amianto.

 

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro deve adottare, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto.

Nella valutazione del rischio il datore di lavoro deve valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente, dalla valutazione dei rischi, che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si interviene nelle seguenti attività:

  • Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
  • Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
  • Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
  • Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

 

Il datore di lavoro deve effettuare nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.

Prima dell’inizio dei lavori il datore di lavoro deve presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. La notifica deve comprendere almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

  • Ubicazione del cantiere;
  • Tipi e quantitativi di amianto manipolati;
  • Attività e procedimenti applicati;
  • Numero di lavoratori interessati;
  • Data di inizio dei lavori e relativa durata;
  • Misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.

 

Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica e ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, deve effettuare una nuova notifica.

La concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato, in particolare mediante le seguenti misure:

  • Il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
  • I lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite;
  • L’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro, l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione;
  • I processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria;
  • Tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
  • L’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
  • I rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

 

Il datore di lavoro deve adottare le misure appropriate affinché:

  • I luoghi in cui si svolgono tali attività siano chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; e oggetto del divieto di fumare;
  • Siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
  • Siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
  • Detti indumenti di lavoro o protettivi restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
  • Gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
  • I lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
  • L’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione;

 

Al fine di garantire il rispetto del valore limite e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro deve effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro. Il campionamento deve essere rappresentativo della concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti e il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito del servizio. Il conteggio delle fibre di amianto deve essere effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

Il valore limite di esposizione per l’amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro devono provvedere affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite. Quando il valore limite fissato viene superato, il datore di lavoro deve individuare le cause del superamento e adottare il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati. Se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni di sicurezza; l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro; l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione.

Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile che questa superi il valore limite il datore di lavoro deve adottare adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:

  • Fornire ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste;
  • Provvedere all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
  • Adottare le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
  • Consultare i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.

 

I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti e il  datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, deve predisporre un piano di lavoro. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

  • Rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
  • Fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
  • Verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
  • Adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
  • Adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
  • Adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite e delle misure, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
  • Natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
  • Luogo ove i lavori verranno effettuati;
  • Tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
  • Caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare.

 

Una copia del piano di lavoro deve essere inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori e se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività..

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:

  • I  rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto;
  • Le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
  • Le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
  • Le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l’esposizione;
  • L’esistenza del valore limite di cui all’articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.

 

Qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell’aria emergano valori superiori al valore limite il datore di lavoro deve informare il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate. Il datore di lavoro deve inoltre far in modo che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

  • Le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo;
  • I tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
  • Le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
  • Le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
  • La funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • Le procedure di emergenza;
  • Le procedure di decontaminazione;
  • L’eliminazione dei rifiuti;
  • La necessità della sorveglianza medica.

 

I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. I lavoratori che durante la loro attività siano stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti devono essere sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria. Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, deve valutare l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell’espettorato, l’esame radiografico del torace o la tomodensitometria.

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Per atmosfera esplosiva si intende una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta. Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.

Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela il datore di lavoro deve adottare le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive Se la natura dell’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:

  • Evitare l’accensione di atmosfere esplosive;
  • Attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

 

Se necessario, le misure devono essere combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.

Nell’assolvere i suoi obblighi  il datore di lavoro deve valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

  • Probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
  • Probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
  • Caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
  • Entità degli effetti prevedibili.

 

I rischi di esplosione sono valutati complessivamente e in tale valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari affinché:

  • Dove possano svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
  • Negli ambienti di lavoro in cui possano svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l’utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

 

Il datore di lavoro deve ripartire in zone le aree in cui possono formarsi atmosfere Esplosive e se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere segnalate nei punti di accesso e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata dell’impianto, sia durante il normale ciclo sia nell’eventualità di un’emergenza in atto.

Nell’assolvere i suoi obblighi il datore di lavoro deve provvedere a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni». Tale documento deve precisare:

  • Che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
  • Che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi prefissati;
  • Quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone;
  • Quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime;
  • Che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
  • Che siano stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

 

Il documento deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

Nell’ambito degli obblighi il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:

  • Alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
  • Alla classificazione delle zone;
  • Alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione;
  • Ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;
  • Ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
  • Al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
  • Agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia;
  • All’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.

 

È importante ricordare che le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell’impresa o dello stabilimento devono soddisfare i requisiti minimi.



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