VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette (radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm), radiazioni visibili (radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm) e radiazioni infrarosse ( radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm). Con il termine laser si intende qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d’onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata; mentre con radiazione laser ogni radiazione ottica prodotta da un laser. La radiazione non coerente è qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser. Per valori limite di esposizione si intendono limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;

Nell’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro deve valutare e, quando necessario, misurare e/o calcolare i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell’Unione Europea, il datore di lavoro deve adottare le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione deve tener conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti Direttive comunitarie di prodotto. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, deve prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:

  • Il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
  • I valori limite di esposizione;
  • Qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
  • Qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
  • Qualsiasi effetto indiretto come l’accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
  • L’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
  • La disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
  • Per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
  • Sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
  • Una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente Norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
  • Le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti Direttive comunitarie.
     

Se la valutazione dei rischi  mette in evidenza che i valori limite d’esposizione possono essere superati, il datore di lavoro deve definire e attuare un programma d’azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:

  • Di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;
  • Della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
  • Delle misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
  • Degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  • Della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  • Della limitazione della durata e del livello dell’esposizione;
  • Della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
  • Delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.

 

In base alla valutazione dei rischi, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Dette aree devono, inoltre, essere identificate e l’accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile. Il datore di lavoro deve adattare le misure alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.

Periodicamente viene inoltre effettuata la sorveglianza sanitaria, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l’obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche. Laddove i valori limite siano superati, oppure siano identificati effetti nocivi sulla salute:

  • Il medico o altra persona debitamente qualificata deve comunicare al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore deve ricevere in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell’esposizione;
  • Il datore di lavoro deve essere informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.


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