VALUTAZIONE RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

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VALUTAZIONE RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Per agente cancerogeno si intende:

  • Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del Decreto Legislativo;
  • Un preparato contenente una o più sostanze, quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2.
     

per agente mutageno si intende invece:

  • Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal Decreto Legislativo;
  • Un preparato contenente una o più sostanze quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2.

 

Per valore limite si intende il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato.

Il datore di lavoro deve evitare o ridurre l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro deve provvedere affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro deve quindi provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dell’esposizione a agenti cancerogeni o mutageni e tale valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo. Il datore di lavoro, quindi, in relazione ai risultati della valutazione deve adottare misure preventive e protettive adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. L’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi sono integrati con i seguenti dati:

  • Le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
  • I quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
  • Il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
  • L’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
  • Le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
  • Le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

 

Il datore di lavoro deve effettuare nuovamente la valutazione in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.

Il datore di lavoro deve inoltre:

  • Assicurare, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
  • Limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possano essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbano recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è  ovviamente fatto divieto di fumare;
  • Progettare, programmare e sorvegliare le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata. L’ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
  • Provvedere alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l’efficacia delle misure e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni del Decreto Legislativo;
  • Provvedere alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
  • Elaborare procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
  • Assicurare che gli agenti cancerogeni o mutageni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
  • Assicurare che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
  • disporre, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.

 

Il datore di lavoro:

  • Deve assicurarsi che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
  • Deve far in modo che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
  • Deve provvedere affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.

 

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

  • Gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
  • Le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
  • Le misure igieniche da osservare;
  • La necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
  • Il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

 

Il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori una formazione adeguata e l’informazione e la formazione devono essere fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e devono essere ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verifichino nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. Il datore di lavoro  deve provvedere inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile.

Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro deve adottare quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l’uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario. Il datore di lavoro deve comunicare senza indugio all’organo di vigilanza il verificarsi degli eventi indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l’adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza deve:

  • Disporre che soltanto tali lavoratori abbiano accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all’isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
  • Fornire ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.

 

I lavoratori per i quali la valutazione abbia evidenziato un rischio per la salute devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, deve adottare misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati e tali possono comprendere l’allontanamento del lavoratore. Dove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente deve informare il datore di lavoro, il quale deve effettuare:

  • Una nuova valutazione del rischio;
  • Dove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria e comunque dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l’efficacia delle misure adottate.

Il medico competente deve inoltre fornire ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa. I lavoratori devono essere iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Detto registro deve essere istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori deve provvedere ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio e il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro e ,tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve inviare all’ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e  ne deve consegnare una copia al lavoratore stesso. Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio devono essere conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, deve inoltre:

  • Consegnare copia del registro all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunicare loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
  • Consegnare, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro;
  • In caso di cessazione di attività dell’azienda, consegnare copia del registro all’organo di vigilanza competente per territorio;
  • In caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro e una copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso.

L’ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di Direttive e Regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale di statistica, dall’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche.  I medici e le strutture sanitari pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne devono dare segnalazione all’ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR).



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