VERIFICHE PERIODICHE DI ASCENSORI ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

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VERIFICHE PERIODICHE DI ASCENSORI ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
 

Riportiamo qui alcune informazioni relative alle attività di verifica degli ascensori e degli impianti di sollevamento quali la titolarità delle verifiche, la normativa, le modalità di messa in esercizio, l’obbligo di verifica, l’indagine supplementare e la modulistica. Riguardo alla tipologia e alla modalità di verifiche periodiche condotte dalle ASL, molte Aziende sanitarie locali riportano sui rispettivi siti precise indicazioni per le aziende. È il caso, ad esempio, dell’ Azienda Sanitaria Locale di Milano in merito alle verifiche degli ascensori e degli impianti di sollevamento. Per quanto riguarda gli ascensori, viene riportato sul sito, quanto sia importante sapere che il settore Sicurezza degli ascensori effettua le verifiche periodiche e straordinarie di ascensori e montacarichi in conformità alle disposizioni del D.P.R. 162/99 e s.m.i e di piattaforme elevatrici per disabili in conformità alla Circolare M.I.C.A. 157296 del 14.05.1997. L’effettuazione delle verifiche avviene tramite specifico incarico alla A.S.L. di Milano dal proprietario/legale rappresentante dell’impianto. Oltre a riportare tariffe, indirizzi, indicazioni normative e modulistica necessaria, sulla pagina web sono presenti alcune risposte alle “domande poste frequentemente”, la FrequentlyAskedQuestions (FAQ), e noi ne riprendiamo quindi alcune:

  • Quali sono le modalità per la messa in esercizio di un ascensore?

Dall’entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, per poter installare un nuovo ascensore in un edificio pubblico o privato a scopi ed uso privato, anche se accessibile al pubblico, non è più necessario richiedere la licenza di esercizio al Comune dove è installato l’ascensore, ed il collaudo tecnico degli impianti all’ex ISPESL. Per i nuovi impianti ora è sufficiente inviare al Comune competente per territorio, una comunicazione prima della messa in servizio dell’impianto. A tale comunicazione dovrà essere allegata copia della dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata da un organismo notificato autorizzato con decreto dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, l’indicazione della ditta abilitata a cui il proprietario ha affidato la manutenzione e dell’organismo pubblico o privato che si vuole incaricare per l’effettuazione delle verifiche periodiche. Entro 10 giorni dalla data del rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto, il proprietario deve inviarne la comunicazione al Comune competente per territorio. Quest’ultimo ha invece 20 giorni a partire dalla data di ricezione della comunicazione, per assegnare un numero di matricola all’impianto. Lo stesso Comune comunicherà poi tale numero al proprietario e all’organismo competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche. La ditta di installazione ha l’obbligo di apporre il marchio CE alla cabina dell’ascensore ed una targa contenente la matricola dell’impianto, il nominativo del soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche, il nominativo della ditta installatrice, la portata e la capienza dell’impianto”.

 

  • Per quali apparecchi di sollevamento occorre l'obbligo di denuncia e di verifica periodica?

L'obbligo di denuncia e di verifica periodica occorre per tutte le attrezzature di lavoro;

 

  • Cosa occorre fare se si demolisce, vende o si pone fuori servizio una attrezzatura di lavoro?

Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la demolizione, la vendita o la messa fuori servizio, e per conoscenza alla ASL territorialmente competente, allegando il libretto ex ENPI/ISPESL;

  • Che cosa si intende per indagine supplementare?

Si intende un’ attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi nell’utilizzo di attrezzature di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. Nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza;

Si ricorda inoltre che per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza e tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.



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