Pubblicato DM 2 settembre 2021 – “Decreto GSA” – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio:
“Decreto GSA” Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In data 6 ottobre 2021 sul numero 237 della gazzetta ufficiale, è stato pubblicato il Decreto del ministero dell’Interno del 2 settembre 2021 inerente i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza inerente la prevenzione e protezione antincendio. Il decreto entra in vigore il 4 ottobre 2022.
Il decreto è strutturato in 8 articoli e 5 allegati dove lo scopo è quello di definire:
- le procedure per la gestione della sicurezza antincendio (sia in esercizio che in emergenza)
- l’informazione e la formazione dei lavoratori
- la designazione degli addetti al servizio antincendio
- La formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
La novità sostanziale del decreto è legata alla valutazione del rischio dell’attività, il rischio incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, ma anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività. Rispetto alle precedenti normative è stata data maggiore enfasi alla necessità di pianificare ed attuare una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio.
Il decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del d.lgs. 81/2008 e si applica limitatamente alle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del d. lgs. 81/2008 e per le attività di cui al d. lgs. 105/2015.
BREVE RIASSUNTO DEL TESTO NORMATIVO:
1 – Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
È compito del datore di lavoro adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività con l’obbligo di predisporre un piano di emergenza nel caso:
- Luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori
- Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori
- Luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151
Nel piano di emergenza è obbligatorio riportare i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’articolo 34 del d. lgs. 81/2008.
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
2 – Informazione e formazione dei lavoratori
Il datore di lavoro deve adottare misure finalizzate a fornire ai lavoratori adeguata informazione e formazione sui rischi d’incendio. Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati in allegato al presente decreto.
N.B. – rispetto alla normativa precedente, non ci sono variazioni sostanziali se non che, è previsto l’aggiornamento quinquennale della formazione con contenuti minimi specifici limitatamente alla parte teorica.
Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione o di aggiornamento.
Livello | Formazione | Aggiornamento |
1 | 4 ore | 2 ore |
2 | 8 ore | 5 ore |
3 | 16 ore | 8 ore |
3 – Requisiti dei docenti
I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento devono possedere specifici requisiti, oltre al diploma di scuola secondaria di secondo grado, tra i quali:
- Documentata esperienza come docenti in materia antincendio
- Aver frequentato con esito positivo corso di formazione per docenti teorico/pratico erogato dal CNVVF
- Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno
- Personale cessato dal servizio nel CNVVF
Devono inoltre frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale
4 – Disposizioni transitorie
I corsi di formazione e aggiornamento già programmati con i contenuti previsti dal DM 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (n.d.r. 4 aprile 2023) Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto (n.d.r. 4 ottobre 2023).
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