Modifiche al decreto del 3 Agosto 2015 per l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi

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Modifiche al decreto 3 Agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 pubblicate con decreto del 12 aprile 2019.

La norma entrata in vigore il 20 ottobre 2019, pone fine al periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Il fine è quello di continuare l’azione di semplificazione e razionalizzazione dell’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standards internazionali.

Nel dettaglio

Le modifiche riguardano 41 attività, comprese nell’allegato 1 del DPR 151/2011; per tali attività (ex non normate), la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventa così l’unico riferimento progettuale.

L’obbligo riguarda sia le attività di nuova realizzazione sia le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Le nuove modifiche precisano altresì che le disposizioni contenute nel Codice possono costituire un utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità dell’Allegato 1 al DPR 151/2011.

Invece saranno per ora escluse, così come riportato all’art. 3 del decreto, da tale obbligo le attività:

66 – strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;

67 – asili nido;

69 – attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;

71 – aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;

75 – depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili;

per le quali l’uso del Codice resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

Con il decreto pubblicato vengono introdotti due elementi:

Primo

L’ampliamento del campo di applicazione del DM 3 agosto 2015 e s.m.i. ad alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell’Allegato I al DPR 151/2011).

Si sottolineano in particolare:

Secondo

L’obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente non normate, in sostituzione dei criteri tecnici di prevenzione incendi. Il decreto di modifica interviene sulla modalità di applicazione del codice, prima facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni:

La circolare dei Vigili del Fuoco del 15 ottobre 2019 allegata alla presente per facilità evidenzia i principali elementi di novità introdotti dal decreto del 12 aprile 2019:

art. 2 del DM 12 aprile 2019

Con tale articolo è stato, innanzitutto, ampliato l’elenco delle attività ricomprese in allegato I del DPR 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del Codice di prevenzione incendi; si segnalano, ad esempio, le attività dalla n. 19 alla n. 26 e la n. 73 che, invece, erano escluse dall’originario campo di applicazione del DM 3 agosto 2015.

Si evidenzia, altresì, che per tali attività di nuova realizzazione, con esclusione di quelle puntualmente elencate al successivo articolo 3, le norme tecniche allegate al Codice diventano l’unico strumento di progettazione ammesso.

Nei commi 3 e 4 sono fornite, invece, indicazioni riguardo alle modalità di progettazione per le attività esistenti che sono oggetto di modifiche e/o ampliamenti dopo l’entrata in vigore del decreto in argomento; in estrema sintesi, è ammesso che per tali attività sia possibile mantenere le modalità progettuali secondo le normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto di modifica/ampliamento, qualora l’applicazione alle stesse del Codice comportasse incompatibilità con le porzioni dell’attività non oggetto di intervento.

art. 3 del DM 12 aprile 2019

Tale articolo ha introdotto nel DM 3 agosto 2015 l’articolo 2-bis che definisce le modalità applicative alternative.

Come in precedenza accennato, si fa salva la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale (elencate all’art. 5, comma 1 bis) in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice, per talune attività dell’allegato I al DPR 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che, attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed autorimesse (ad esempio, il responsabile di un’attività ricettiva turistico alberghiera potrà ancora optare tra l’applicazione del DM 9 aprile 1994 e s.m.i. o del DM 9 agosto 2016).

Per tali attività permane in vigore, pertanto, il regime del cosiddetto doppio binario.

Corsalone, 12/12/2019

Emme Antincendio srl
Ufficio Tecnico


Tabella riepilogativa delle indicazioni sopra illustrate:


Cosa cambia nel mondo degli estintori?

Il nuovo capitolo S6 Controllo dell’incendio definisce le soluzioni progettuali per installazione dei presidi antincendio in base al livello di prestazione attribuiti agli ambiti dell’attività.

La misura antincendio è progettata in relazione alle risultanze della valutazione del rischio, scegliendo l’agente estinguente secondo la natura del combustibile.

La tipologia degli estintori installati deve essere selezionata sulla base della valutazione del rischio e, in particolare:

Nota : l’impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un’improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l’orientamento degli occupanti durante l’esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti

Per consentire a tutti gli occupanti di impiegare gli estintori per rispondere immediatamente ad un principio d’incendio, le impugnature dei presidi manuali dovrebbero essere collocate ad una quota pari a circa 110 cm dal piano di calpestio.

Criteri per installazione degli estintori:

Estintori di classe A

Il numero, la capacità e le posizioni degli estintori sono determinati nel rispetto delle prescrizioni indicate. La protezione con estintori di classe A deve essere estesa all’intera attività; in ciascun piano, soppalco o comparto, in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento, deve essere installato almeno un numero di estintori di classe A nel rispetto della distanza massima di raggiungimento; deve essere installato almeno un estintore di classe A per piano, soppalco o compartimento.

Estintori di classe B

La protezione con estintori di classe B può essere limitata ai compartimenti ove tale tipo di rischio è presente. La capacità estinguente ed il numero degli estintori è determinata in funzione della quantità di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione in ciascun piano, soppalco o compartimento. La distanza massima dalle sorgenti di rischio deve essere non superiore ai 15 m.

Nel caso di piani, soppalchi o compartimenti nei quali non siano presenti liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione, ma dove è possibile prevedere un principio di incendio di classe B dovuto a solidi liquefattibili, gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere ciascuno anche una capacità estinguente non inferiore alla classe 89 B.

Si consiglia la consultazione delle pubblicazioni inerenti il codice commentato e consultare il testo integrale del D.M. 12 aprile 2019 disponibile on line
Qui di seguito link per testo rilasciato dal corpo nazionale dei VVF:

LINK

Riferimenti Normativi

Decreto 12 aprile 2019 del Ministero dell’Interno
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(GU n.95 del 23-4-2019)

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